Civile

Sinistri stradali, non serve produrre in giudizio il certificato del Pra

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di Andrea Alberto Moramarco

Nelle controversie relative a sinistri stradali, la mancata produzione del certificato cronologico del pubblico registro automobilistico non ha alcun effetto in ordine all'individuazione della legittimazione passiva del convenuto, essendo tale certificato solamente finalizzato a dirimere i conflitti tra le pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Questo è quanto si desume dalla sentenza 194/2015 della Corte d'appello di Napoli.

La vicenda - La controversia esaminata dai giudici riguardava un comune sinistro stradale avvenuto tra due autovetture. L'attore aveva citato il conducente del veicolo responsabile dell'incidente e anche la compagnia assicurativa di costui chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale ravvisava però un difetto di prova della legittimazione passiva del convenuto e, di conseguenza, l'improcedibilità della domanda nei confronti della società assicuratrice, in quanto non era stato prodotto il certificato cronologico del pubblico registro automobilistico (Pra).

Le motivazioni - In appello i giudici sottolineano l'errore del ragionamento seguito dal giudice di primo grado il quale non ha tenuto conto del fatto che «l'individuazione del proprietario di un veicolo in conformità delle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico ha valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova». Inoltre, la trascrizione del contratto di vendita di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non è un requisito che incide sulla validità, né tantomeno sull'efficacia dell'atto traslativo, perfezionandosi quest'ultimo sulla base del mero consenso delle parti. La trascrizione è, invece, «preordinata unicamente a dirimere i conflitti tra le pretese contrastanti sullo stesso veicolo». Di conseguenza, concludono i giudici, la corretta individuazione dell'assicurato nella qualità di proprietario dell'autovettura non può essere assolutamente messa in discussione dalla mancanza del certificato in questione.

Corte d'Appello di Napoli - Sezione IV bis civile - Sentenza 15 gennaio 2015 n. 194

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