Sistema 231, interesse dell'ente ed interesse dei singoli soci
La pronuncia qui in esame offre interessanti spunti di riflessione in merito alla nozione di interesse o vantaggio dell'ente ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001.
La pronuncia qui in esame offre interessanti spunti di riflessione in merito alla nozione di interesse o vantaggio dell'ente ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001.
Chiamata a pronunciarsi in ordine a una vicenda avente ad oggetto (tra le varie contestazioni) un'ipotesi di truffa in danno dello stato commessa dagli amministratori di una s.r.l. (per i quali era stata dichiarata la prescrizione), la Suprema Corte conferma le conclusioni a cui erano pervenuti i giudici di appello, rilevando il diretto interesse dell'ente alla realizzazione del meccanismo fraudolento, dal momento che - si legge - "proprio utilizzando il profitto illecito della truffa è stato costruito l'impianto industriale in cui ha operato la società che ha iniziato ad operare esclusivamente grazie all'ottenimento di quel finanziamento frutto di artifici" (p. 4).
In questo senso, prosegue la Corte, l'eventuale compresenza di un interesse diretto dei singoli soci non è (automaticamente) suscettibile ad escludere la responsabilità dell'ente; prendendo infatti spunto dalla normativa 231, la Suprema Corte puntualizza infatti che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, "la responsabilità" dell'ente "cessa ove il fatto sia commesso nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e cioè per un fine che non avvantaggia in alcun modo l'ente stesso" (p. 4).
Ragion per cui - in ossequio alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità - in caso di truffa ai danni dello stato "finalizzata ad ottenere un cospicuo finanziamento in conto capitale in assenza dei presupposti, il reato risulta commesso proprio nell'interesse della persona giuridica che detti capitali ottiene ed utilizza per la propria attività" (p. 5); al contrario, l'ente è esonerato da responsabilità ove le risultanze dibattimentali dimostrino che "il finanziamento illecito era stato immediatamente distratto a vantaggio esclusivo dei soci" (p. 5).
Ovviamente, si puntualizza, l'ente viene mandato esente solamente se vi sia un interesse esclusivo dei soci, in ossequio alle indicazioni di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2001; ove infatti vi sia un interesse personale dei soci concorrente e/o coincidente con l'interesse sociale, sussiste comunque la responsabilità da reato.
Si legge infatti che "sussiste la responsabilità da reato dell'ente qualora la persona giuridica abbia avuto un interesse anche solo concorrente con quello dell'agente alla commissione del reato presupposto (Sez. 6, n. 24559 del 22/05/2013 Rv. 255442)" (p. 5).
Tale principio è stato infatti più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità "secondo cui ai fini della configurabilità della responsabilità da reato dell'ente, l'interesse dell'autore del reato può anche solo coincidere con quello della persona fisica, alla quale sarà imputabile l'illecito anche quando l'agente, perseguendo il proprio autonomo interesse, finisca per realizzare obiettivamente quello dell'ente (Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013, Rv. 258574)" (p. 6)