Lavoro

Sky, commentatori sportivi equiparati ai conduttori a fini contributivi

Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 26256 depositata oggi, affermando che tra le due figure si è ormai creata una convergenza a favore di una dimensione "spettacolare" coessenziale allo sport

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di Francesco Machina Grifeo

Anche il commentatore sportivo "assurge a presentatore, a compartecipe della conduzione, quando la sua presenza si caratterizzi come continuativa e quando il suo ruolo sia pregnante e così travalichi quello di mero supporto tecnico e di autore di episodici commenti a margine". Con questa motivazione la Corte di cassazione, sentenza n. 26256 depositata oggi, ha respinto il ricorso di Sky Italia srl contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, nel 2016, l'aveva condannata per evasione contributiva rispetto alla prestazioni di José Altafini e Giuseppe Bergomi come commentatori e conduttori-presentatori.

Confermata dunque la fondatezza della pretesa contributiva dell'Inps (cartella del febbraio 2008), subentrato all'Enpals. In un ambito come quello sportivo, prosegue la decisione, è costante "l'osmosi tra il dettaglio tecnico e lo spettacolo, poiché la dimensione spettacolare è coessenziale allo sport e il commento tecnico contribuisce a illuminarla". "A quest'osmosi – conclude la Corte - concorre anche l'accentuata permeabilità tra il mondo dello sport e il mondo dello spettacolo, che non si giova più soltanto dell'apporto di presentatori e conduttori professionisti, formati in via esclusiva per questo compito, ma attinge anche ad ambiti disparati e a variegati percorsi professionali".

E le prestazioni di Altafini e Bergomi, continua la decisione, "trascendevano il rango di occasionale e ininfluente affiancamento tecnico e assumevano in tutto e per tutto le sembianze di partecipazione alla conduzione e alla presentazione, così collocandosi nell'alveo delle prestazioni tipiche svolte dai lavoratori dello spettacolo individuati dalla legge". Diverso è invece, spiega la Corte, il caso di Morace e Zorzi, citati a propria difesa da Sky, perché in quei casi l'istruttoria non ha avvalorato per loro un ruolo di presentatori: "difettava, in particolare, la continuità delle prestazioni e il ruolo si rivelava più circoscritto, in quanto si sostanziava nel rispondere a domande precise del conduttore o in un affiancamento puro e semplice, confinato a singoli eventi".

Mentre il commentatore, argomenta ancora la IV Sezione civile, nell'apportare il proprio bagaglio tecnico e la propria professionalità, "finisce per cooperare in modo determinante alla stessa presentazione e alla stessa conduzione dell'evento mediatico di cui si discorre". Le competenze sportive, dunque, "non danno origine a un occasionale e irrilevante controcanto, ma costituiscono parte integrante e forza propulsiva dello spettacolo, per l'incisività e per la frequenza con cui lo scandiscono, fino a costituirne componente qualificante e imprescindibile, che non è possibile immiserire a un ruolo di mero e ancillare contorno".

In definitiva, per la Cassazione "non sussiste una ontologica incompatibilità tra la figura dell'opinionista e quella del presentatore … in ragione del differente ‘impatto mediatico' che ogni figura possiede" oppure in virtù di una interpretazione che considera il commento tecnico "in una sua oramai anacronistica purezza, come entità del tutto avulsa dallo spettacolo in cui pure si colloca". Perché non è vero come vorrebbe il ricorrente che il commentatore si limita a dispensare in modo imparziale ed asettico il proprio sapere, senza contaminarsi con quello spettacolo che altri presenta e conduce", perché invece, come detto, l' "osmosi è costante".

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