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Società benefit, agevolazioni fiscali ancora in stand by

Il legislatore ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il riconoscimento del credito d'imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione delle società benefit ma all'appello manca ancora il Decreto attuativo

di Milena Prisco, Luca Vitale*

Nel quadro di una crescente attenzione ai fattori ESG in ambito economico/finanziario, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. " Decreto sostegni-bis ") pone lo strumento della leva fiscale, al servizio delle società benefit, disciplinate dall' articolo 1, commi 376 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 .

Le società benefit – che possono essere società di capitali, di persone o cooperative – si caratterizzano per perseguire nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di lucro, una o più finalità di "beneficio comune", che l'azienda deve individuare principalmente sulla base di obiettivi di sostenibilità che - si consiglia - devono essere quanto più pertinenti alla propria identità e quanto più orientati verso lo sviluppo sostenibile del proprio business, anche in termini di impatto sociale e ambientale.

La benefit, dovendo operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, pone dette finalità nel proprio oggetto sociale, facendole assumere in questo modo forza vincolante nei confronti degli amministratori e dei soci nell'ottica del perseguimento dell'interesse, non solo dei soci medesimi, ma anche di una ampia platea di stakeholders, quali dipendenti, consumatori, associazioni e comunità locali.

Il conseguimento del beneficio comune viene supervisionato da un soggetto "responsabile" appositamente nominato anche fra gli amministratori, a cui è affidata la responsabilità (rilevante civilisticamente) dell'attuazione delle finalità di beneficio comune che - coerentemente all'oggetto sociale - devono essere rendicontate annualmente secondo standard internazionali.

Il crescente numero di società benefit nell'ultimo anno è la riprova che governance e identità aziendale improntate ai benefici comuni comportano un vantaggio competitivo delle imprese nel medio e lungo termine, che si riflette nei rapporti con il personale, con clienti e fornitori, con banche e assicurazioni, nonché con investitori e tanto perché le strategie di ESG di fatto comportano un continuo monitoraggio dei rischi di sostenibilità che, ove non presenti, possono aggravare il rischio di impresa e i rendimenti aziendali.

Da qui , al fine di incentivare la diffusione delle benefit, il legislatore ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del precedente 30 giugno 2021) il riconoscimento del credito d'imposta, già previsto dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto rilancio"), pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione delle società benefit.

Tra tali costi sono compresi, per espressa indicazione normativa, «quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese, nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit».

Invero, il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in tema di aiuti de minimis e può essere utilizzato solamente in compensazione «per l'anno 2021», espressione che lascia intendere l'utilizzo a scomputo di debiti tributari relativi all'anno d'imposta 2021 (piuttosto che la presentazione di un modello F24 nell'anno 2021).

In aggiunta, l'importo massimo del credito è pari ad Euro 10.000 per ciascun contribuente, fino all'esaurimento dell'importo di 7 milioni di Euro, che costituisce il limite massimo di spesa.

Tuttavia, il riconoscimento dell'agevolazione è demandato all'emanazione di un Decreto del Ministro dello sviluppo economico (non ancora pubblicato), con cui devono essere individuati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. Pertanto, ad oggi, il credito non è ancora utilizzabile, né determinabile, considerato che occorre un meccanismo volto a garantire il rispetto del tetto di risorse finanziarie messe a disposizione.

L'auspicio è che tale Decreto possa quanto prima trovare attuazione, al fine di consentire ai contribuenti l'utilizzo in compensazione del credito entro la fine dell'anno, ormai in dirittura d'arrivo.

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* A cura dell' Avv. Milena Prisco - Counsel e Dott. Comm. Luca Vitale - Associato Studio CBA

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