Società di capitali: estinzione della società cancellata e responsabilità dei soci superstiti
Nel regime normativo vigente anteriormente alla riforma del diritto societario, attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, i Giudici di legittimità ritenevano, pacificamente, che la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese avesse «carattere puramente dichiarativo» dell'intervenuta estinzione, la quale si verificava a seguito della «effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti» (Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 1975, n. 2462. Conforme ex multis Cass. civ., Sez. II, 16 novembre 1996, n. 10065).
In base alla normativa attualmente in vigore, come riformata nel 2003, alla cancellazione dal registro delle imprese consegue l'immediata estinzione della società di capitali, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo (Cass. civ., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070).
Gli effetti sostanziali dell'estinzione si distinguono in attivi e passivi: quanto ai primi «i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa» (Cass. civ., Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17426); quanto ai secondi «i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi» (articolo 2495, comma 2, cod. civ.).
Sul piano processuale la cancellazione della società dal registro delle imprese «priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 legge fall.)» con la conseguenza che ove l'estinzione si verifichi in pendenza di un giudizio del quale sia parte la società «si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss cpc con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cpc » (Cass. civ., Sez. VI, 8 giugno 2020, n. 10841).
Con specifico riferimento ai debiti non definiti in sede di liquidazione si verifica un fenomeno devolutivo assimilabile a quello successorio in virtù del quale l'obbligazione sociale si trasferisce ex lege nella titolarità dei soci e dei liquidatori.
Per quanto attiene, specificamente, alla questione se il subentro del socio nel lato passivo del rapporto obbligatorio sia configurabile anche nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia riscosso, in base al bilancio finale di liquidazione, alcuna somma si è di recente pronunciata la Sesta Sezione della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20128 del 24 settembre 2020. Nella fattispecie scrutinata Tizio, in proprio e quale successore a titolo particolare della società Alfa S.r.l. in liquidazione, ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti in quanto ritenuto «solidalmente responsabile» delle imposte dovute e delle sanzioni irrogate con riferimento al reddito accertato ad Alfa S.p.A. in esito all'intervenuta estinzione della società.
L'impugnazione proposta da Tizio è stata respinta dalla Commissione Tributaria Provinciale con sentenza confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale, dopo aver affermato che «il mancato riparto, sulla scorta dell'ultimo bilancio di liquidazione, agli ex soci della società estinta non esclude l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo verso i soci in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire», ha ritenuto «legittima l'attività di verifica svolta nei confronti della società quantunque cancellata dal registro delle imprese trattandosi di attività diretta all'accertamento di attivo non dichiarato da porre a fondamento della permanente responsabilità dei soci superstiti».
Tizio è ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
Al dedotto fine dell'affermazione della responsabilità del socio superstite i Giudici della Sesta Sezione hanno ritenuto dirimente la non avvenuta percezione di utili in sede di liquidazione e cassato la decisione impugnata: la Commissione Tributaria Regionale «non ha, dunque, fatto buon governo dei principi elaborati da questa Corte ritenendo legittima l'attività di controllo dell'Agenzia diretta alla verifica di attivo non dichiarato nei confronti della società estinta da porre a fondamento della responsabilità dei soci superstiti anche in assenza di una percezione di utili in sede di liquidazione in capo al ricorrente in palese violazione del limite di responsabilità indicato nell'art. 2495 c.c.».