Società fiduciarie e registro dei titolari effettivi, opposizione all'accesso dei dati solo in casi motivati
La società fiduciaria ha un ruolo importante, come sostituto d'imposta, nella gestione dei redditi derivanti dalle attività dalla medesima amministrate, soprattutto per le attività patrimoniali e finanziarie estere, consentendo al contribuente di semplificare la gestione amministrativa della propria posizione fiscale, nel totale rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari
La funzione delle fiduciarie (soggetti vigilati di cui alla Legge 1966/1939) è quella di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi attraverso l'intestazione formale degli stessi ma con effetti sostanziali che si producono in capo al fiduciante.
Come recentemente confermato anche dalla Norma di comportamento n. 216, dell'associazione Italiana Dottori commercialisti, l'intestazione delle azioni o quote sociali in capo alla società fiduciaria, assume una connotazione meramente formale, lasciando quindi inalterata la proprietà sostanziale, e i conseguenti effetti fiscali, delle medesime partecipazioni.
Di conseguenza, ai fini delle imposte dirette i dividendi percepiti da persone fisiche saranno soggetti alle regole previste dagli art. 44/47 del TUIR in capo al fiduciante persona fisica con applicazione delle ritenute previste dal DPR. 600/1973.
Inoltre, il fiduciante potrà avvalersi della possibilità di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni (Legge 448/2001, più volte riproposta) e le partecipazioni fiduciariamente intestate dal de cuius concorreranno a formare il suo attivo ereditario (agenzia delle Entrate, circolare 28/E del 27 marzo 2008).
Altresì, la società fiduciaria ha un ruolo importante, come sostituto d'imposta, nella gestione dei redditi derivanti dalle attività dalla medesima amministrate, soprattutto per le attività patrimoniali e finanziarie estere, consentendo al contribuente di semplificare la gestione amministrativa della propria posizione fiscale, nel totale rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari.
A fronte del loro ruolo di operatore qualificato che agisce dietro mandato riservato, le società fiduciarie sono tra i principali destinatari della normativa antiriciclaggio che impone l'assolvimento di specifici obblighi tra cui l'adeguata verifica della clientela. Nella logica degli adempimenti antiriciclaggio si inserisce anche l'istituendo registro dei titolari effettivi, di cui si parla ormai da tempo, e con il quale il legislatore punta a rendere trasparenti anche verso i terzi i dati contenuti nel registro che sarà tenuto dalle camere di commercio con lo scopo di contrastare le attività illecite ma ridimensionando, per contro, il ruolo della fiduciaria quale strumento di riservatezza.
Il registro dei titolari effettivi dovrebbe diventare operativo nel breve non solo a livello nazionale ma, a seguito della recente approvazione da parte del gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi) a livello globale, il che permetterà di istituire un sistema decentrato che interconnette i singoli registri nazionali (mediante il Beneficial Ownership Registers Interconnection System - BORIS).
A livello nazionale, si attende la pubblicazione del decreto del MEF che ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato (n. 1385 del 06/12/2021) ed istituirà a tutti gli effetti il registro in Italia. Il registro sarà alimentato per obbligo a cura degli amministratori di società ed enti che dovranno pertanto adoperarsi per rispettare tale previsione pena l'applicazione di specifiche sanzioni.
Il decreto prevede che i soggetti obbligati debbano comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell'atto che darà luogo a variazione dello stesso.
Inoltre, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione, si dovrà provvedere alla conferma dei dati e delle informazioni, le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare tale conferma contestualmente al deposito del bilancio.
I meccanismi di accesso alle informazioni contenute nel registro prevedono la possibilità di opporsi in specifiche circostanze motivate alla comunicazione del dato ai terzi. Il meccanismo di opposizione, attivabile mediante specifica comunicazione al gestore del registro, risulta di fondamentale importanza al fine di consentire ai titolari effettivi di limitare il più possibile l'accesso ai loro dati da parte di soggetti diversi dalle Autorità di Vigilanza o da coloro che ne prendono visione per adempiere ad obblighi antiriciclaggio.
Operativamente, qualora la Camera di Commercio riceva una richiesta di acceso ai dati di un determinato titolare effettivo e vi sia una causa di opposizione motivata, questa dovrà trasmettere, a mezzo PEC, la richiesta di accesso al controinteressato il quale, entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione potrà trasmettere, a mezzo PEC, una motivata opposizione (si pensi ad esempio al fiduciante che attraverso una fiduciaria controlla una società oppure ai beneficiari di un trust).
La Camera di Commercio territorialmente competente valuterà caso per caso le circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato che giustificano in tutto o in parte il diniego all'accesso al dato.
Il diniego motivato dell'accesso sarà comunicato al richiedente, a mezzo PEC, entro venti giorni dalla richiesta di accesso. In mancanza di comunicazione entro il già menzionato termine l'accesso si intende respinto. Avverso il diniego dell'accesso il richiedente potrà presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.
* a cura di Stefano Barelli Partner Eptalex