Penale

Società, partecipate e privati: quando è illecito il finanziamento ai partiti

Per i privati oltre i 50mila euro è prevista solo una sanzione amministrativa

di Daniele Piva

La sentenza della sesta sezione della Corte di cassazione del 18 febbraio 2022 n. 11835 sul cosiddetto caso Open coglie l’occasione per ricostruire, sia pur nei limiti del sindacato cautelare, la struttura del reato di finanziamento illecito ai partiti previsto all’articolo 7 legge 195/1975, come risultante a seguito della soppressione, per effetto dell’abrogazione referendaria del 1993, dell’originario sistema del finanziamento pubblico e il successivo passaggio, dapprima, a un sistema di rimborso delle spese elettorali e, da ultimo, a un regime di contribuzione volontaria individuale (in forma diretta, mediante liberalità, o indiretta mediante la destinazione del 2 per mille dell’Irpef).

In primo luogo, si distingue la condotta incriminata in ragione della diversa provenienza del finanziamento. Mentre per le società con partecipazione pubblica superiore al 20% o controllate da queste ultime è vietata, in modo assoluto, ogni attività di finanziamento che abbia come destinatari partiti (o loro articolazioni) e gruppi parlamentari (cosiddetto finanziamento illegale pubblico), per le società private è punito il cosiddetto finanziamento occulto in quanto privo di preventiva delibera dell’organo competente e/o di regolare iscrizione a bilancio: diversa, d’altronde, la ratio dell’incriminazione trattandosi, nel primo caso, di evitare che si creino sperequazioni tra le formazioni politiche di maggioranza (espressive della pubblica dirigenza) e quelle di opposizione e, nel secondo caso, di garantire la trasparenza dei rapporti tra detentori del potere economico e partiti o membri del Parlamento (così già Cassazione, seconda sezione, 21 marzo 2000, numero 14791).

Sottratto, invece, all’incriminazione risulta il finanziamento operato da persone fisiche dal momento che la violazione del corrispondente obbligo di dichiarazione congiunta alla Presidenza della Camera dei deputati stabilito per importi superiori a 50.000 euro annui determina, sin dalle modifiche introdotte con l’articolo 32 legge 689/1981, l’applicazione di mera sanzione amministrativa da due a sei volte l’importo versato e non dichiarato.

In secondo luogo, viene chiarito l’ambito di applicazione della fattispecie penale che, a seguito dei plurimi interventi normativi (legge 659/1981, legge 22/1982) riguarda finanziamenti e contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, a membri del Parlamento nazionale o europeo, consiglieri regionali, provinciali e comunali o candidati alle predette cariche, raggruppamenti interni dei partiti politici o a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti medesimi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©