Civile

Società di persone, possibile bypassare la fase liquidatoria

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di Angelo Busani

Se non si svolge la fase di liquidazione, perché non vi è nulla da liquidare, la società di persone può essere cancellata dal Registro delle imprese solo in presenza di un atto pubblico (ai sensi dell’articolo 2296 del Codice civile), o di una scrittura privata autenticata dal quale risultino l’intervenuta causa di scioglimento della società e la volontà dei soci di non far luogo alla nomina dei liquidatori, ma di procedere direttamente alla cancellazione della società, senza passare dalla fase di liquidazione.

È la conclusione cui approda un lo studio n. 203-2018/I del Consiglio nazionale del notariato, nel quale si osserva che se è indiscussa, per giungere alla cancellazione della società di capitali dal Registro imprese, la inderogabilità della procedura di liquidazione (Cassazione 18 gennaio 1988, n. 326), la normativa sulla liquidazione delle società di persone lascia invece spazio a possibili deroghe. In materia di società di persone:

manca una norma, quale quella di cui all’articolo 2484, comma 3, Codice civile, la quale impone che gli effetti dello scioglimento della società di capitali (e, quindi, la sua sottoposizione alla procedura di liquidazione) dipendono dall’iscrizione nel Registro delle imprese o della dichiarazione degli amministratori che accertano un’intervenuta causa di scioglimento o della deliberazione dei soci che decidono lo scioglimento della società;

vi è la presenza di una norma (articolo 2275, comma 1, Codice civile) per la quale, se il contratto sociale non preveda «il modo di liquidare il patrimonio sociale», i soci possono accordarsi per stabilire le modalità con le quali porre in essere la liquidazione della società. Ci si domanda, dunque, se il margine di operatività concesso ai soci di società di persone in ordine alle modalità della liquidazione possa spingersi fino al punto di disporne l’omissione. Ebbene, lo Studio del notariato afferma che i soci hanno un’ampia operatività in materia, ferma però restando, in ogni caso, la necessità di procedere alla predisposizione di un apposito atto – nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata – mediante il quale, con il consenso unanime dei soci (o a maggioranza se lo prevede il contratto sociale):

se una causa di scioglimento non sia ancora intervenuta, si decida di porre la società in stato di liquidazione;

se una causa di liquidazione sia già intervenuta, se ne accerti l’avvenuta verificazione;

se vi sia un patrimonio da liquidare, si provveda alla nomina dei liquidatori, disponendo che essi procedano allo svolgimento della liquidazione o seguendo il procedimento indicato dalla legge (di cui agli articoli 2275 e seguenti del Codice civile) o dettando modalità di svolgimento della liquidazione diverse da quelle prescritte dalla legge;

se non vi sia alcunché da liquidare, essendo la liquidazione già stata posta in essere, di fatto, dagli amministratori, seppur in mancanza di una formale decisione di scioglimento della società, si dia formalmente atto di questa situazione, non si proceda alla nomina dei liquidatori e si formuli l’istanza di cancellazione della società dal Registro delle imprese, senza lo svolgimento di una formale fase di liquidazione, per la ragione, appunto, che non vi è nulla da liquidare.

Studio del notariato 203-2018

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