Società di persone, termine semestrale per il pagamento della quota spettante al socio uscente
Società di persone - Quota societaria - Scioglimento del rapporto - Liquidazione ex art. 2289 cc - Termine - Decorrenza - Esigibilità
L'articolo 2289 c.c., c. 4, dispone che il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Tale termine deve intendersi a beneficio del debitore: il fatto che la società sia tenuta ad adempiere entro sei mesi dalla data indicata implica che essa abbia la facoltà di eseguire la prestazione fino alla scadenza del termine e che il socio non possa pretendere il pagamento prima di allora. Infatti per la prestazione in questione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento, ai sensi del citato art.2289 c.c., u.c., e cioè entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto di società.
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI-1, ordinanza del 17 gennaio 2022, n. 1200
Società - Società irregolare - Liquidazione della quota del socio uscente di società irregolare - Modalità - Artt. 2289 e 2297 cod. civ. - Effetti sulla competenza territoriale - Foro del domicilio del creditore - Applicabilità - Fondamento
La liquidazione della quota del socio receduto da società irregolare, ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., richiamato dall'art. 2297 primo comma, cod. civ., consiste nella dazione di una somma di danaro, per la cui esecuzione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento (sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento della società), ed il corrispondente credito, risultando da una liquidazione che va compiuta attraverso un mero calcolo aritmetico, deve considerarsi liquido ed esigibile. Ne consegue che alla relativa domanda giudiziale va applicato, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 1182, terzo comma, cod. civ., trattandosi di obbligazione da eseguirsi, al pari di quella di pagamento di utili, presso il domicilio del creditore.
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI-1, ordinanza del 27 novembre 2019 n. 31046
Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento - Liquidazione della quota del socio uscente di società irregolare - Modalità - Artt. 2289 e 2297 cod. civ. - Effetti sulla competenza territoriale - Foro del domicilio del creditore - Applicabilità - Fondamento.
La liquidazione della quota del socio receduto da società irregolare, ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., richiamato dall'art. 2297 primo comma, cod. civ., consiste nella dazione di una somma di danaro, per la cui esecuzione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento (sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento della società), ed il corrispondente credito, risultando da una liquidazione che va compiuta attraverso un mero calcolo aritmetico, deve considerarsi liquido ed esigibile. Ne consegue che alla relativa domanda giudiziale va applicato, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 1182, terzo comma, cod. civ., trattandosi di obbligazione da eseguirsi, al pari di quella di pagamento di utili, presso il domicilio del creditore.
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI, ordinanza del 6 novembre 2012 n. 19150
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