Penale

Solo la prossimità dei fatti criminosi può legittimare l'attualità del pericolo di reiterazione

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Misure cautelari personali – Custodia cautelare in carcere – Necessità - Esigenze cautelari - Legge n. 47 del 2015 - Modifica dell'articolo 274 lett. c) c.p.p. - Attualità del pericolo di reiterazione del reato - Nozione.
Nell'applicazione della custodia cautelare in carcere deve valutarsi la sussistenza delle esigenze cautelari - tra le quali rientra anche il rischio di reiterazione del reato - rispetto alle quali nessun'altra misura diversa deve risultare idonea a scongiurarne il pericolo, neppure la restrizione domiciliare con braccialetto elettronico. Tuttavia, l'articolo 274 c.p.p. così come modificato dalla Legge n. 47/2015, prevede che il pericolo di reiterazione debba essere oltre che concreto anche attuale, dovendosi tenere conto del tempo trascorso dalla commissione del reato, che impone al Giudice un onere di motivazione particolarmente stringente in considerazione del fatto che ad una maggiore distanza temporale dal fatto criminoso corrisponde un innegabile affievolimento delle esigenza cautelari.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 marzo 2017, n. 12746

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari - Legge n. 47 del 2015 - Modifica dell'articolo 274 lett. c) c.p.p. - Attualità del pericolo di reiterazione del reato - Nozione.
In tema di esigenze cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto all'articolo 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 15 marzo 2017, n. 12618

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari - Modifiche apportate dalla legge n.47 del 2015 - Requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato - Condizioni - Fattispecie.
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'articolo 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'impugnata ordinanza del tribunale del riesame, che, nel confermare la misura custodiale disposta dal G.I.P. nei confronti dell'indagato per fatti di furto in abitazione, aveva argomentato l'attualità del pericolo di recidiva - nonostante la confessione resa e l'emergenza di un solo lontano precedente - dalla particolare spregiudicatezza dimostrata dal medesimo, sfuggito alla cattura in occasione della perpetrazione del primo furto e nondimeno pronto, a distanza soltanto di qualche giorno, a commetterne un altro).
• Corte di Cssazione, sezione II, sentenza 9 marzo 2017, n. 11511

Misure cautelari personali – Disposizioni generali – Esigenze cautelari - Attualità del pericolo di reiterazione del reato - Fattispecie.
In tema di esigenze cautelari, il giudice deve valutare non solo la concretezza del pericolo di reiterazione del reato, ma anche la sua attualità, intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti, bensi come continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito in cui il pericolo di reiterazione era stato ritenuto sussistente sulla sola base della gravità delle condotte e del ristretto arco temporale della loro commissione).
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 maggio 2016, n. 18744

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