Amministrativo

Soprintendenza, silenzio-assenso per la risposta tardiva alla mail del comune

Il Tar Sicilia, sentenza n. 2506/2024, ha chiarito che il Codice dell’amministrazione digitale non prevede alcuno obbligo di utilizzo della Pec tra le Pa

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di Francesco Machina Grifeo

A seguito della Riforma Madia del 2015, il “silenzio assenso” (art. 17-bis l. n. 241 del 1990) è applicabile anche quando nel processo decisionale pubblico è coinvolta un’amministrazione preposta alla cura di interessi sensibili, come la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali. E ciò anche nel caso in cui la richiesta di parere sia arrivata tramite una semplice e-mail e non dunque utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata. Lo ha stabilito il Tar Sicilia, sede di Palermo, sez. IV, 6 settembre 2024, n. 2506, affermando che non vi è alcuno obbligo di utilizzo della Pec tra le Pa come desumibile dagli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

Il caso - Il titolare di una impresa siciliana ha impugnato il provvedimento con cui il SUAP del Comune, recependo il parere negativo della Soprintendenza di Trapani, aveva rigettato l’istanza di rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’installazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di 8 impianti pubblicitari, ritenendolo tardivo. Dalla documentazione prodotta risulta che la risposta è arrivata a distanza di quasi sei anni dalla richiesta, e dunque ben oltre il prescritto termine di 90 giorni.

Il Tribunale ha accolto il ricorso affermando che la tardiva adozione del provvedimento di diniego ha determinato la formazione del silenzio-assenso sull’istanza dell’impresa ricorrente, ai sensi dell’art. 17-bis della legge 241/90. Tale articolo disciplina degli effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, disponendo che nei casi in cui l’amministrazione procedente deve acquisire l’assenso, concerto o nulla osta, di altre amministrazioni queste devono comunicare la propria determinazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale si forma ope legis il silenzio assenso.

Anteriormente alla riforma del 2015 vigeva invece il diverso meccanismo del silenzio devolutivo, in base al quale il comune aveva il dovere funzionale di decidere da solo. La riforma Madia, prosegue la decisione, “ha esteso il silenzio assenso orizzontale tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17-bis anche al caso in cui l’atto di assenso provenga da un’amministrazione preposta alla cura di interessi sensibili”.

Tale meccanismo dunque è stato esteso anche anche al procedimento teso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Ragion per cui, la giurisprudenza ha affermato che “il parere della Soprintendenza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è da considerarsi tamquam non esset” (Cds n. 8610/2003).

Né, precisa la decisione, la Soprintendenza può legittimamente invocare “l’inidoneità della richiesta trasmessa dal Comune a dare avvio al decorso del termine per il rilascio del parere, siccome inviata ad indirizzo di posta elettronica non certificata (sopritp.uo7@regione.sicilia.it) di un’unità operativa successivamente soppressa”. “Ciò che rileva, infatti, è che la comunicazione sia stata inviata ad un indirizzo riferibile all’Ufficio, considerato che nessuna norma impone l’utilizzo della posta certificata per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, come desumibile dagli artt. 47 e 48 del Codice dell’amministrazione digitale, mentre la successiva soppressione dell’unità operativa costituisce un fattore organizzativo interno rientrante nell’esclusiva sfera di dominio del destinatario”.

Il Tribunale ha invece rigettato la domanda di accertamento dell’intervenuto rilascio dell’autorizzazione alla collocazione degli impianti pubblicitari, considerato che “l’assenso tacito formatosi sulle determinazioni della Soprintendenza non si estende alle autonome valutazioni dell’amministrazione comunale”.

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