Sospeso l'avvocato che non avvia la causa civile né presenzia all'udienza penale
Lo ha deciso il Cnf, sentenza n. 127/2023, confermando la decisione al Cdd di Bologna
Sospensione per l'avvocato che non avvia tre cause civili, per le quali aveva ricevuto un mandato scritto, e non si presenta all'udienza penale per difendere un altro assistito. Lo ha deciso il Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 16 giugno 2023 (resa nota in questi giorni), confermando la sanzione dello stop all'esercizio dell'attività professionale per nove mesi emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la Corte di Appello di Bologna dopo aver disposto la riunione dei diversi procedimento.
Per il Cnf, duqnue, l'avvocato che non dà corso al mandato ricevuto e omette di informare il cliente sullo stato della pratica viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense Nella specie, l'avvocato aveva omesso di eseguire i mandati professionali conferitogli da tre clienti - in un caso per oltre cinque anni -, nel contempo rassicurandoli in modo menzognero sull'esecuzione dell'attività professionale richiesta e dovuta.
Con riguardo invece alla mancata comparizione nell'udienza penale, la decisione afferma che in difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex articolo 26 Ncdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d'ufficio che non partecipi all'udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.
Infine, rispetto all'assenza di informazioni al cliente, la decisione afferma che l'articolo 27 Cdf (già articolo 40 codice previgente), impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Infatti, prosegue, un rapporto fiduciario quale quello che lega l'avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che vìoli un aspetto essenziale del "rapporto fiduciario" proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all'assistito.
Infine, si ricorda che l'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, per cui anche la rinuncia all'esposto ovvero la remissione della querela, così come l'eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia, non implica l'estinzione del procedimento, giacché l'azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l'immagine della categoria, che non è l'oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, per cui tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.