Professione e Mercato

Sospeso l'avvocato che non paga i debiti versi i terzi

Lo ha stabilito il Cnf con la sentenza n. 116/2023 confermando la sanzione della sospensione per due mesi inflitta al professionista dal Cdd di Catanzaro

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di Francesco Machina Grifeo

Linea dura del Consiglio nazionale forense sull'inadempimento delle obbligazioni pecuniare assunte dall'avvocato nei confronti di terze persone. Il Cnf sentenza n. 116 del 7 giugno 2023 (resa nota in questi giorni) ha infatti confermato la sanzione della sospensione per due mesi inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro ad un legale che non aveva adempiuto al pagamento di obbligazioni assunte in proprio per conto dei clienti.

Per il Cdd "proprio in ragione della professione svolta, l'incolpato disponeva di mezzi a sufficienza per comprendere la portata vincolante delle obbligazioni assunte". Conseguentemente, "aveva determinato una violazione dei doveri di lealtà, probità, correttezza e decoro, nonché una compromissione dell'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri".

Il comportamento dell'avvocato infatti doveva essere "adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale". Ragion per cui, continua il ragionamento, commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense.

In concreto dunque il mancato adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei terzi "costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 64 del CDF". La norma, spiega il Cnf, contiene due precetti: "uno di ampia portata, che impone l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi sempre e comunque, e l'altro, di portata più ridotta, che sanziona l'inadempimento delle obbligazioni estranee all'esercizio della professione, quando per modalità o gravità sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi".

Così tornando ai fatti contestati al ricorrente, essi rientrano nella previsione del primo comma dell'art. 64, in quanto le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi "non possono dirsi estranee all'esercizio della professione forense, essendo state contratte spontaneamente dall'avv. in favore del suo cliente, confondendo, peraltro, il rapporto professionale con quello personale con il medesimo soggetto".

Infine, per il Collegio la sanzione è adeguata "in relazione alla misura edittale, alla reiterazione del comportamento e alla condotta complessiva dell'incolpato" e non può ritenersi mitigata dalla accertata prescrizione dei fatti relativi ad uno dei due capi di imputazione: "La pronuncia di prescrizione - conclude - non giustifica l'applicazione della sanzione attenuata della censura".

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