Sosta selvaggia, legittima l’installazione dei paracarri dissuasori
Prevale la funzione preventiva contro eventuali ostruzioni al passaggio
Non sono di ostacolo agli altri condomìni i paracarri autorizzati dal Comune come dissuasori di sosta. Lo precisa la pronuncia 265/2023 del Tar Lombardia, sezione di Milano, pubblicata il 1° febbraio. Contro l’autorizzazione concessa all’installazione dal Comune si erano rivolti al Tribunale amministrativo alcuni condòmini residenti nei vicini stabili rilevando la violazione della normativa di settore (in particolare, Codice della strada e regolamento edilizio), oltre che il difetto di istruttoria.
I ricorrenti avevano sottolineato che la loro legittimazione ad agire derivava dalla situazione di “vicinato” al condominio controinteressato il cui accesso era situato sullo stesso marciapiede dei condomìni di appartenenza: i dissuasori in sostanza a loro avviso creavano gravi disagi, anche in caso di eventuali procedure di soccorso, impedendo l’arrivo di una ambulanza.
I giudici amministrativi innanzitutto contestano il fatto che il danno arrecato fosse da intendersi solo eventuale. Ciò non giustifica a priori l’avvio di un’azione giudiziaria. Posto ciò, si richiama l’articolo 180, comma 1, del Dpr 495 del 1992 (norma del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada la cui violazione è stata invocata dai ricorrenti) per il quale «i dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva».
In questa ottica l’installazione non deve perciò ritenersi autorizzata in maniera profittevole per alcuni condòmini e pregiudizievole per altri avendo un unico scopo di impedire la sosta selvaggia sul marciapiede a vantaggio di tutti.
Il Tar Lombardia già in passato si era pronunciato sul tema dei dissuasori (sentenza n. 190 del 21 gennaio 2021). In quel caso era stato chiarito che il Comune non può negare l’installazione dei dissuasori di sosta nell’area di proprietà privata per garantire esigenze di tutela della sicurezza del traffico, se tali esigenze possono essere comunque realizzate mediante l’adozione di altri provvedimenti per la regolamentazione della circolazione (come, ad esempio, l’apposizione di specchi parabolici oppure di dissuasori di velocità sulla pubblica via o, ancora, semafori sia nella pubblica via che all’intersezione della stessa con l’area privata condominiale). Era stato chiarito che bisogna bilanciare adeguatamente gli interessi pubblici alla sicurezza stradale con i legittimi diritti dei privati. Nel caso da ultimo esaminato danni alla circolazione non erano stati riscontrati. Prevaleva dunque lo stop alla sosta selvaggia sul marciapiede antistante i palazzi.