Civile

Sovraindebitamento coniugi, liquidazione a procedura unica

Il provvedimento costituisce una delle prime applicazioni del nuovo articolo 7-bis della legge 3/2012

di Fabio Cesare

Con il decreto del 21 aprile 2021, il Tribunale di Ascoli Piceno (estensore Calagna) ha aperto una liquidazione del patrimonio su ricorso unitario di due coniugi, all’esito di una procedura accompagnata da un’unica relazione dell’Organismo di composizione della crisi.

Il provvedimento costituisce una delle prime applicazioni del nuovo articolo 7-bis della legge 3/2012 (inserito dal decreto legge 137/2020) che ha introdotto le procedure familiari: possono accedervi i membri della stessa famiglia quando sono conviventi oppure se il sovraindebitamento ha un’origine comune.

La nuova disposizione prevede che la procedura collettiva possa essere esperita anche dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo, nonché dai membri delle unioni civili e dai conviventi di fatto disciplinati dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016.

La disposizione anticipa l’articolo 66 del Codice della crisi, innestandolo sulla attuale legge che regola il sovraindebitamento, imponendo però la distinzione della masse attive e passive.

Proprio il rischio di commistione dei patrimoni aveva fatto dubitare in precedenza circa l’ammissibilità delle procedure familiari, che potevano violare il principio della garanzia generica del debitore ex articolo 2740 del Codice civile ove la procedura unica avesse accorpato debiti e attivo da distribuire.

In realtà, già alcune elaborazioni giurisprudenziali avevano condotto all’apertura di procedure familiari (si vedano Tribunale Mantova 8 aprile 2018 e Tribunale di Milano 6 dicembre 2017) ma prima dell’introduzione della miniriforma natalizia, l’ammissione di un sovraindebitamento di gruppo era tutt’altro che scontata.

La legge oggi tende a potenziare l’istituto, imponendo addirittura il coordinamento tra le procedure eventualmente depositate su fori distinti per una precisa scelta dei debitori appartenenti allo stesso nucleo, disponendo che la competenza debba essere devoluta al giudice adito per primo che dovrà dichiarare la riunione.

In tal modo si intende assicurare una maggiore efficienza non solo sotto il profilo dell’impatto giurisdizionale, ma anche sotto il profilo causale, poiché la definizione della crisi di un solo membro della famiglia non è in grado di risolvere in via definitiva il sovraindebitamento alla luce degli obblighi di reciproca assistenza di cui sono onerati i membri dello stesso nucleo.

La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno raccoglie l’elaborazione che ha condotto all’introduzione dell’articolo 7 bis nella legge 3/2012 e nomina un solo liquidatore giudiziale rapportando le risorse destinate al pagamento de creditori di massa ai bisogni e alle entrate dell’intera famiglia.

Mentre per la liquidazione del patrimonio non paiono porsi rilevantissimi dubbi di procedura fino all’ammissione, molto più complesso sarà ipotizzare l’iter dei sovraindebitamenti familiari che necessitino l’apertura di procedure non omogenee (accordo di composizione o esdebitazione dell’incapiente insieme con la liquidazione).

La legge non pare porre ostacoli a riguardo, imponendo che se solo uno dei debitori familiari non sia consumatore, si applichino al progetto unitario le disposizioni previste per l’accordo di composizione della crisi.

Tuttavia, la regola delinea un principio di unitarietà della procedura da adottare nel procedimento unitario: pertanto, se uno dei familiari volesse proporre l’esdebitazione del debitore incapiente e l’altro la liquidazione del patrimonio, il primo dovrà proporre il ricorso da solo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©