Spa, no al recesso del socio per la riduzione della durata
Il caso del voto contrario alla riduzione dal 2100 al 2040
Non ha diritto di recesso il socio di Spa che non voti a favore di una deliberazione di riduzione della durata della società: nella fattispecie, si trattava di una deliberazione assembleare del 2007 (omettiamo ogni commento sulla enorme durata di questa controversia) che ridusse la durata della società in questione dal 2100 al 2040.
Lo decide la Cassazione con la sentenza n. 6280 del 24 febbraio 2022, confermando la sentenza n. 1739/2015 della Corte d’appello di Palermo che aveva deciso in modo identico, qualificando la durata al 2100 come «durata a tempo indeterminato» (questione che la Cassazione non tratta in quanto non oggetto del ricorso in sede di giurisprudenza di legittimità).
La Cassazione osserva che la legge individua due categorie di cause di recesso: le cause di recesso necessarie e ineliminabili statutariamente e le cause di recesso disponibili in quanto eliminabili statutariamente (precisandosi che tale eliminazione comporta, a sua volta, l’attribuzione del diritto di recesso per il socio non consenziente).
Ora, sotto il profilo del recesso l’elemento temporale rileva in due ipotesi. La prima riguarda la proroga della durata della società, fattispecie per la quale è prevista una autonoma causa di recesso, derogabile statutariamente. La seconda concerne il caso della società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentati, situazione in relazione alla quale, a prescindere dall’adozione di una qualsiasi deliberazione, è riconosciuto il diritto di recesso del socio in qualsiasi momento.
Il caso oggetto della sentenza 6280/2022 non rientra in alcuna delle predette due ipotesi: infatti, il recesso non era stato esercitato in ragione della proroga della durata della società, né perché la società aveva una durata a tempo indeterminato, essendo stata, anzi, ridotta la durata in questione con la deliberazione di assemblea del 2007.
Inoltre, occorre osservare che il diritto di recesso attribuito per il caso della durata indeterminata è connesso alla eventuale presenza di una clausola statutaria che la preveda e non alla modifica della clausola stessa; sotto il profilo della modifica della durata è rilevante, invece, solo la proroga della durata, mentre l’opposta ipotesi della riduzione della durata non è fonte di alcun autonomo diritto di recesso per il socio.
La previsione del recesso dettata per il caso della durata indeterminata, ponendosi in linea con la norma che riconosce la facoltà di recesso in caso di proroga della società, è intesa a tutelare il socio, al fine di evitare che questi, nei casi in cui le azioni non siano quotate in un mercato regolamentato, sia costretto dal vincolo sociale oltre un tempo ragionevole contro la sua volontà. È evidente che le ragioni di tale tutela non sussistono nell’opposto caso in cui la durata della società venga ridotta.
Revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, competente il tribunale delle imprese
di Carola Pagliuca e Davide di Marcantonio (*)