Professione e Mercato

Spese anticipate di avvocati e notai per i clienti, come difendersi dal Fisco

Documenti in ordine e un prospetto che separi i compensi dalle somme versate per conto del committente aiutano a farsi trovare pronti di fronte a rilievi tributari

immagine non disponibile

di Rosanna Acierno

Spese anticipate per conto dei clienti sotto tiro. Sono numerosi i professionisti (soprattutto notai e avvocati) che, avendo anticipato per lo svolgimento del loro incarico spese in nome e per conto del cliente, negli ultimi mesi sono stati raggiunti dall’invito degli uffici delle Entrate a produrre la documentazione necessaria a verificare, da un lato, l’effettiva spettanza dell’esclusione delle spese dal concorso alla formazione della base imponibile, e dall’altro, la loro indeducibilità.

Nel caso, infatti, vengano anticipate per conto del cliente alcune spese (per esempio, imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), il professionista le riporta in parcella generalmente con la dicitura “spese fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3, del Dpr n. 633/1972”.

Trattandosi di mere anticipazioni finanziarie effettuate in nome e per conto del cliente, tali spese: sono escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva; non sono assoggettate a ritenuta d’acconto e non concorrono alla formazione della base imponibile per il calcolo della rivalsa previdenziale; come tali, non possono essere portate in deduzione.

Per essere escluse dalla tassazione le anticipazioni devono essere documentate analiticamente con ricevute di spesa intestate al cliente committente e distintamente indicate nel registro Iva degli acquisti (risoluzione ministeriale n. 360393/1978); le anticipazioni escluse dalla tassazione non possono essere (ovviamente) dedotte dal reddito imponibile; non sono esclusi dalla tassazione i rimborsi dei costi sostenuti dal professionista per l’effettuazione di prestazioni da parte, ad esempio, di agenzie di servizi (Rm n. 430084/1990).

I controlli del Fisco

Per verificare se le anticipazioni siano meritevoli dell’esclusione dall’imposizione e non siano state al tempo stesso oggetto di deduzione dal reddito imponibile, il Fisco è solito eseguire un accesso presso lo studio del professionista. In questi tempi di impossibilità di controlli in presenza, gli uffici inoltrano inviti al professionista affinché presenti, per un determinato anno di imposta, entro 15 giorni (sebbene prorogabili su richiesta dell’interessato) il registro Iva acquisti, il registro degli incassi e dei pagamenti, le parcelle emesse, le fatture di acquisto e ogni altra documentazione giustificativa delle spese sostenute e indicate nel quadro RE della dichiarazione dei redditi, sotto la voce “altre spese documentate”.

Nel caso dal riscontro emerga una differenza tra le anticipazioni indicate in fattura e quelle effettivamente sostenute, l’ufficio accerta, con successivo avviso, la differenza come compensi non dichiarati, da assoggettare a Irpef, Irap e Iva.

Una tale contestazione può comportare anche sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine professionale (ad esempio, la temporanea sospensione dall’esercizio della professione) ritenute legittime dalla Suprema corte (sentenza n. 24680/2018).

Le contromisure

Al fine di non farsi trovare impreparati alle richieste del Fisco, oltre alla tenuta regolare e ordinata della contabilità e alla conservazione della documentazione attestante il pagamento delle spese anticipate al cliente, sembra quanto mai opportuno anticipare le eventuali richieste mediante la compilazione di un apposito prospetto annuo di riconciliazione che riporti separatamente, con riferimento a ciascuna parcella emessa, le spese anticipate escluse dalla tassazione e le altre spese sostenute per conto del cliente e allo stesso addebitate come compenso imponibile e, quindi, dedotte, indicando anche il riferimento alle relative fatture/documenti di acquisto.

Qualora poi, anche a seguito della redazione del prospetto di riconciliazione dovessero emergere, ad esempio, differenze tra le anticipazioni escluse da tassazione e quelle documentate o la circostanza che dal reddito imponibile siano state dedotte (anche solo in parte) dette anticipazioni, sarebbe opportuno procedere con il ravvedimento operoso mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore e il pagamento delle maggiori imposte dovute e degli interessi, oltreché delle sanzioni del 90% ridotte in base alla tempestività con cui viene effettuato il versamento.


IL PROMEMORIA


Escluse dalla tassazione

Attenzione ad escludere dalla tassazione le anticipazioni sostenute dal professionista per il pagamento di imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato, solo se analiticamente documentate mediante ricevute di spesa intestate al cliente committente e distintamente riportate nel registro Iva degli acquisti e a non dedurre tali anticipazioni dal proprio reddito imponibile

Il prospetto annuale

Oltre alla tenuta regolare e ordinata della contabilità, alla conservazione della documentazione attestante il pagamento delle spese anticipate in nome e per conto del cliente, va valutata l’opportunità di compilare un apposito prospetto annuo di riconciliazione che riporti separatamente, con riferimento a ciascuna parcella emessa, le spese anticipate escluse dalla tassazione e le altre spese sostenute per conto del cliente e allo stesso addebitate come compenso imponibile e, quindi, dedotte, indicando anche il riferimento alle relative fatture/documenti di acquisto

Il ravvedimento operoso

Si valuti l’opportunità di procedere con il ravvedimento operoso in caso di eventuale differenza che dovesse emergere tra le anticipazioni riportate in parcella ed escluse da tassazione e quelle che risultano dalle fatture/ricevute di acquisto o in caso di eventuale deduzione dal reddito imponibile anche di una parte delle stesse mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore e il pagamento delle maggiori imposte dovute unitamente agli interessi e delle sanzioni del 90% ridotte in base alla tempestività con cui viene effettuato il versamento

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©