Civile

Spese straordinarie, non è sempre necessario il consenso preventivo dell'ex

L'ordinanza n. 5059/2021 presenta un profilo interessante: l'autosufficienza della volontà unilaterale espressa dall'esercente la responsabilità genitoriale

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di Valeria Cianciolo

In caso di spese straordinarie, non è sempre necessario il consenso preventivo dell'ex. Lo ha detto la Cassazione con l'ordinanza n. 5059 depositata dalla prima sezione civile lo scorso 24 febbraio.

Il caso - Nel corso di un giudizio di separazione personale, il giudice aveva posto a carico di Tizio l'obbligo di versare alla moglie Caia il mantenimento delle due figlie minori, oltre le spese di iscrizione scolastica e le spese mediche nella misura del 50%. Successivamente, la moglie chiedeva il rimborso della metà delle spese sostenute per l'iscrizione scolastica e visite mediche e a tal fine il tribunale emetteva un decreto ingiuntivo. Sia il tribunale che la corte d'appello rigettavano l'opposizione del marito Caio, il quale proponeva ricorso per cassazione, ritenendo che la moglie avrebbe dovuto dimostrare le condizioni che rendevano dette spese rimborsabili per ragioni di necessità o urgenza in difetto di preventiva concertazione tra i genitori.
La Cassazione rigetta la doglianza del marito: il credito azionato si fonda infatti, su un provvedimento giurisdizionale che, pur potendo determinare diversamente, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, nella specie non subordinava l'obbligo di contribuzione da parte del genitore non collocatario a requisiti particolari. Quindi, il provvedimento costituiva un titolo astrattamente idoneo anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. D'altro canto, ribadiscono gli Ermellini, l'interpretazione della corte territoriale è comunque conforme al principio secondo cui non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo, comunque, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Le questioni - L'ordinanza n. 5059/2021 in esame, in tema di rimborso delle spese straordinarie non preventivamente concordate, presenta un profilo interessante: l'autosufficienza della volontà unilaterale espressa dall'esercente la responsabilità genitoriale.
Prima dell'entrata in vigore della legge 54/2006, il tema delle spese straordinarie, ossia, delle spese ulteriori rispetto a quelle normalmente necessarie per il mantenimento, la cura e l'istruzione del minore, conseguenti a eventi eccezionali e imprevedibili o a scelte particolarmente impegnative dal punto di vista economico, era un tema molto acceso. (Cass. civ., 8 giugno 2012, n. 9376: «In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli …»).
Particolarmente frequente era, ad esempio, il profilo attinente al soggetto deputato a decidere in relazione all' adempimento delle spese straordinarie e in che misura il non affidatario dovesse partecipare o provvedere a esse. La dottrina riteneva che tali spese, anche se non previste nei provvedimenti giudiziari, non dovessero gravare solo sul coniuge affidatario, per il principio generale della responsabilità genitoriale.
La giurisprudenza di legittimità affermava, da un lato, il potere del genitore non affidatario di opporsi a una spesa straordinaria perché l'art. 155 c.c. prevedeva la sua partecipazione alle decisioni straordinarie dalle quali tali spese potevano derivare, ma, dall'altro, non corrispondendo la categoria delle decisioni con quella delle spese extra ordinem, il secondo genitore era comunque tenuto a pagare, anche se non aveva partecipato (non avendone titolo) alla decisione.
Con la legge sull'affido condiviso, a mutare sono le relative modalità di esercizio, non essendo più necessaria una costante "codecisione" (Arceri, sub art. 337 ter-quinquies, in Codice della famiglia, a cura di Sesta, Milano, 2015, 1256), mentre il giudice, in seno al provvedimento recante l'affidamento della prole, è tenuto a previsioni onnicomprensive direttamente proporzionali alla conflittualità tra i genitori, oltre che a distribuire a ciascun genitore le rispettive funzioni, tenendo conto degli eventuali accordi stabiliti: se elevata è la litigiosità, elevata deve essere la necessità di un accordo e di un provvedimento il più dettagliato possibile.
L' art. 337 ter c.c., infatti, impone la regolamentazione della ripartizione delle spese necessarie per i minori, senza alcuna distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, nonché stabilisce che il giudice adotti "ogni altro provvedimento relativo alla prole".
Qualora, nonostante la previsione di legge, alcune situazioni risultino non contemplate dai provvedimenti o dagli accordi delle parti, la deduzione secondo cui queste ultime sono ugualmente obbligate in base al principio della responsabilità genitoriale, non vale solo per il non affidatario (o non convivente), ma per entrambi. In assenza di esplicite previsioni, si può ritenere che i genitori debbano provvedere anche alle spese straordinarie, impreviste o non previste, "in misura proporzionale al proprio reddito".
La decisione in ordine alla necessità della spesa e al modo in cui essa debba essere affrontata compete, in tutti i casi in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337- ter c.c., sia condiviso, a entrambi i genitori. Ai sensi dell'art. 337 ter, 4 co., c.c., infatti, salvo diversi accordi, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: a) le attuali esigenze del figlio; b) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; c) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; d) le risorse economiche di entrambi i genitori; e) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La giurisprudenza recente ha affermato che il mancato interpello dell'altro genitore può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese, purché le stesse siano effettuate nell'interesse del minore e siano compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass., 8 febbraio 2016, ord. n. 2467: «In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia»).
Si aggiunga poi che la partecipazione alle spese - che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole - non si basa su un'inflessibile raffronto dei patrimoni di ciascun coniuge. Se dunque, il giudice pronuncia la separazione personale dei genitori disponendo che i figli siano affidati a uno solo di essi, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorreranno a garantire al minore un maggiore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, in conformità al dettato normativo che prescrive di definire la contribuzione considerando le esigenze della prole, in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse e i redditi di costoro. Di conseguenza, ove il coniuge separato, collocatario prevalente del figlio, esperisca il diritto di regresso nei confronti dell'altro coniuge per avere il rimborso della quota parte delle spese straordinarie sullo stesso gravanti, queste ultime, in assenza di un pregresso provvedimento giudiziale che abbia determinato la misura del concorso dei genitori al mantenimento, non vanno ripartite in ragione della metà, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi (Cass., 14 dicembre 2016, n. 25723, in Banca Dati Pluris on Line).
In ogni caso, non è comunque, a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

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