Stalking, alternatività e reciprocità degli atti persecutori
Stalking - Articolo 612- bis cp - Atti persecutori - Configurabilità del reato - Eventi alternativi - Sufficienza anche di uno solo di essi.
Commette il reato di stalking il padre che mette ossessivamente in discussione le scelte della madre nei confronti della figlia minore, sottoponendo quest'ultima a controlli medici continui. Per la Corte, la contestazione eccessiva del ruolo dell'altro genitore e la cura “maniacale” dimostrata verso la propria figlia, fino a comprometterne il suo normale sviluppo psico¬fisico, fanno scattare il reato previsto dall'articolo 612-bis.
• Corte cassazione, sezione V, sentenza 24 novembre 2016 n. 50057
Reati contro la persona - Stalking - Vittima dello stalking - Reazione violenta - Persecutore - Condanna - Minacce reciproche - Reazioni incontrollate delle vittime
La reazione anche violenta della vittima di stalking non salva il persecutore dalla condanna. Per la cassazione l'esistenza di minacce reciproche rientra nelle reazioni incontrollate della vittima all'ansia e allo stress e nulla impone che la perseguitata debba restare inerme.
• Corte cassazione, sezione V penale, sentenza 14 aprile 2016 n. 15603
Stalking - Condotte reiterate in un arco di tempo molto ristretto - Atti autonomi - Sufficienza di un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima
Il delitto di atti persecutori ex articolo 612 bis c.p., cd. stalking, si ravvisa anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, purché si tratti di atti autonomi e la loro reiterazione sia la causa effettiva di uno degli eventi previsti alternativamente dalla norma incriminatrice, quali il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto e l'alterazione delle abitudini di vita. Ai fini dell'integrazione del reato de quo, non è tuttavia necessario l'accertamento di uno stato patologico, in quanto è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. (Nella fattispecie si riteneva sussistente il reato de quo, avendo le persone offese lasciato trasparire un forte timore per la loro incolumità e per quella dei due figli minori, soprattutto per il fatto che l'imputato, che li minacciava e molestava continuamente, aveva un agevole accesso alla loro abitazione, essendoci delle parti comuni nello stabile in cui vivevano).
• Tribunale di Trento, penale, sentenza 13 giugno 2016 n. 491
Stalking - Reciprocità dei comportamenti molesti - Valutazione.
Il reato di atti persecutori può sussistere anche quando la vittima abbia più volte cercato un contatto con lo stalker ed in alcuni casi l'abbia fronteggiato reagendo energicamente. La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude infatti la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa. Il termine reciprocità non vale, dunque, ad escludere in radice la possibilità della rilevanza penale delle condotte come persecutorie ex articolo 612-bis c.p., occorrendo che venga valutato con maggiore attenzione ed oculatezza, quale conseguenza del comportamento di ciascuno, lo stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, o il suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone a lei vicine o la necessità del mutamento delle abitudini di vita. Deve, in ultima analisi, verificarsi se, nel caso della reciprocità degli atti minacciosi, vi sia una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da consentire di qualificarne le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come esplicazione di un meccanismo di difesa volto a sopraffare la paura. Né può dirsi che la reazione della vittima comporti, comunque, l'assenza dell'evento richiesto dalla norma incriminatrice, non potendosi accettare l'idea di una vittima inerme alla mercé del suo molestatore ed incapace di reagire.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 14 novembre 2013 n. 45648
Reciprocità dei comportamenti molesti - Stalking - Configurabilità del reato
La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude in assoluto la configurabilità del reato di stalking. In un caso del genere, però, all'autorità giudiziaria tocca un compito ancora più incisivo per quanto riguarda la dimostrazione dell'esistenza del danno, cioè dello stato di ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine o, ancora, della necessità del cambiamento delle proprie abitudini di vita. Il giudice deve verificare se, in caso di reciprocità degli atti minacciosi, esiste una posizione predominante di una delle due parti coinvolte, tale da permettere di qualificare le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come messa in atto di un meccanismo di replica indirizzato a sopraffare la paura. Nè può dirsi che la reazione della vittima comporti, comunque, l'assenza dell'evento richiesto dalla norma incriminatrice, non potendosi accettare l'idea di una vittima inerme alla mercè del suo molestatore e incapace di reagire. Anzi, non va escluso che una situazione di stress o di ansia possa provocare reazioni incontrollate della vittima anche nei riguardi del proprio aggressore. Quanto al numero di condotte violente che possono essere considerate tali da configurare il reato, bastano anche due soli episodi per arrivare alla condanna per atti persecutori. Certo, serve una reiterazione della condotta aggressiva, però non è necessario che questa sia anche assillante.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 14 novembre 2013 n. 45648