Stalking configurabile nei rapporti di vicinato
Commette il reato di stalking colui che con diverse condotte moleste, reiterate nel tempo, costringe i suoi vicini di casa a temere per la propria incolumità e a cambiare le proprie abitudini di vita. Questo è quanto emerge dalla sentenza 530/2019 del Tribunale di Campobasso.
Il caso - Protagonista della vicenda è un uomo, denunciato per atti persecutori dai suoi vicini, in quanto per circa un anno e mezzo aveva cagionato nei confronti di costoro un perdurante stato di ansia e di paura attraverso reiterate condotte moleste e fastidiose, quali ad esempio l'appostamento notturno dietro il cancello o il parcheggiare la macchina in maniera da impedirne l'uscita. I motivi di tali comportamenti erano da rinvenire nella contesa di uno spiazzale di circa 40 metri quadri ubicato al confine delle due proprietà e in alcuni lavori edilizi in corso d'opera commissionati dai vicini. Nonostante un iniziale provvedimento di ammonimento, l'uomo continuava con la sua strategia di tensione, al punto da far divenire inevitabile un procedimento penale a suo carico.
La decisione - Tratto a giudizio per rispondere del reato ex articolo 612-bis cod. pen., l'uomo viene condannato dal Tribunale, che riconosce anche una certa gravità nella condotta da lui posta in essere. Il giudice dichiara di seguire l'orientamento giurisprudenziale più recente che segna una ulteriore evoluzione dell'ambito applicativo del reato di stalking, «non più confinato a fenomeni di degenerazione dei rapporti affettivi, ma tale da estendersi fino a ricomprendere anche quelle condizioni di prossimità di vita tipiche dei rapporti di vicinato». Il delitto di atti persecutori, pertanto, è configurabile tutte le volte in cui le condotte reiterate di molestia e minaccia siano tali da determinare uno stato di ansia o paura, ovvero timore per l'incolumità e cambiamento delle abitudini di vita. Circostanza che si è verificata nel caso di specie con la coppia di vicini costretta a modificare la propria routine quotidiana proprio per evitare qualsiasi contatto con l'imputato molesto.
Tribunale di Campobasso – Sezione penale - Sentenza 5 dicembre 2019 n. 530