Penale

Stalking, lo stato ansioso deve essere diretto effetto dell’agire persecutorio

Lo stato psicologico non può in alcun caso relegarsi ad un mero sentimento di ansia e turbamento connesso alla condizione conflittuale sentimentale cessata

Male eyes spying through a hole in the wall

di Anna Cinzia Pani*

Il reato di Stalking ex art. 612 bis c.p., si configura quale reato abituale per la cui realizzazione è necessaria che sia evidente e provata nel corso del Giudizio la ripetizione nel tempo, di più condotte della stessa specie riconducibili alla fattispecie de quo.

Il nesso causale tra la condotta posta in essere dal soggetto agente nei confronti della vittima e gli elementi descritti nell’ art. 612 c. p quali costitutivi del reato stesso, deve necessariamente caratterizzarsi da dinamiche attinenti a fatti concreti e specifici dotati di evidenza probatoria, specie evidenziando il cambiamento delle abitudini di vita della vittima, derivate, quale evento direttamente consequenziale. ( Cass. pen., Sez. III, n. 46179/2013).

Occorre specificare che la prova del nesso di cui sopra, dev’essere condotta con scrupolosa attenzione specie laddove è possibile sul piano probatorio, evidenziare al Giudicante come la persona offesa soffrisse di crisi d’ ansia e depressione già prima dell’inizio della condotta incriminata.

Infatti, si ritiene decisivo e preminente addurre quale elemento probatorio, l’effettivo acutizzarsi della sintomatologia ansiosa, quest’ ultimo diretto effetto consequenziale dell’agire persecutorio. (Cass. pen. sez. V, n. 18455/2022).

La Suprema Corte di Cassazione, ha più volte precisato e ribadito che ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato di Stalking, sia necessaria la presenza del dolo unitario a rappresentazione e concretizzazione graduale dell’evento concreto ( Cass. pen., sez. V, n. 28340/2022).

Tuttavia, non è infrequente che nel corso dell’istruttoria, il Giudice esprima un giudizio negativo che sancisca il non raggiungimento della prova sulla sussistenza almeno di uno degli elementi tipici di cui alla norma di riferimento per il reato ex art. 612 c. p. ossia:

  • la consistente alterazione delle abitudini di vita ;
  • un perdurante e grave stato di ansia e di paura ;
  • il pericolo di un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto di persona legata da rapporto affettivo.

 

A tal proposito, si evidenzia come la Corte di Cassazione in una recente sentenza abbia sancito il principio per cui in tema di prova da parte della persona offesa in ordine alla sussistenza della causazione di un grave stato psicofisico di ansia e paura tanto da modificare le proprie abitudini di vita, questa debba potersi ricavare ed ancorare ad elementi concreti del vissuto stesso della vittima vale a dire ad es. le dichiarazioni rese in fase di sommarie informazioni, dalle abitudini di vita susseguenti la condotta dell’ imputato, come anche le stesse condizioni di tempo e luogo ( Cass. pen. sez. V, n. 6323/2023), in quanto tale stato psicologico, non può in alcun caso relegarsi ad un mero sentimento di ansia e turbamento connesso alla condizione conflittuale sentimentale cessata.
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* A cura dell’Avv. Anna Cinzia Pani – Responsabile Dipartimento Diritto Penale di A.L. Assistenza Legale

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