Civile

Stragi naziste, la Cassazione apre ai pignoramenti di beni tedeschi in Italia

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di Marina Castellaneta e Patrizia Maciocchi

La Cassazione apre la strada alla possibilità di pignorare i beni della Germania in Italia, dando seguito alle azioni avviate dai familiari delle vittime greche di crimini di guerra e contro l’umanità perpetrati dai nazisti durante la seconda guerra. La Corte, con la sentenza 21995 di ieri ieri ha, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso delle Ferrovie tedesche e, seppure indirettamente, dato il via libera all’esecuzione sui beni delle ferrovie tedesche in Italia, anche con il pignoramento presso terzi, nello specifico identificati con le ferrovie italiane in debito verso quelle tedesche. In pratica in presenza di un titolo esecutivo costituito a seguito della delibazione di una sentenza straniera (in questo caso greca), la vittima può procedere all’esecuzione per ottenere il risarcimento se alcune questioni vengono sollevate dinanzi al giudice dell’esecuzione. La lunga vicenda dei risarcimenti dovuti dalla Germania alle vittime dei crimini commessi nei confronti della popolazione civile durante il nazismo si arricchisce così di un nuovo tassello. Il procedimento ha inizio con una sentenza del tribunale della città greca di Livadia che, a fine anni ’90, ha condannato la Germania a risarcire i familiari di 218 vittime della strage di Disostomo, commessa dalla Wehrmachr nel ’44. Una sentenza mai eseguita.

Ieri però la Cassazione civile, davanti alla quale è stata portata la richiesta dei risarcimenti chiesti a Berlino, ha affermato che i giudici italiani, sia quelli investiti del giudizio di cognizione sia quelli competenti in materia di esecuzione «hanno il dovere istituzionale, in ineludibile ossequio all’assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta, di negare ogni esenzione da quella giurisdizione sulla responsabilità altrove riconosciuta». La strada al pagamento degli indennizzi alle vittime, che avevano fatto ricorso sia in Grecia sia in Italia, era stata sbarrata dalla Corte internazionale di giustizia che, in sostanza, con una sentenza del 2012 nel caso Germania contro Italia, aveva dato ragione a Berlino facendo prevalere la regola dell’immunità dalla giurisdizione per gli atti iure imperii, malgrado i crimini commessi dai nazisti.

In senso opposto la Corte costituzionale che, grazie all’applicazione dei controlimiti, aveva fatto cadere lo scudo dell’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile nei casi di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, compiuti in violazione di norme internazionali e lesivi di valori universali che vanno oltre gli interessi delle singole comunità statali. La Consulta aveva anche riconosciuto che le norme internazionali immesse nell’ordinamento italiano non sono sottratte a una verifica della compatibilità costituzionale e, quindi, aveva stabilito che se la norma sull'immunità entra in conflitto con i diritti inviolabili dell'individuo va esclusa l’applicazione della norma internazionale.

Con la sentenza di ieri, la Cassazione delinea il perimetro entro il quale può essere sollevata la questione della mancanza di giurisdizione da parte del giudice italiano. Per la Corte, infatti, né la sentenza della Corte internazionale di giustizia, né la legge interna n. 5/2013, che aveva dato seguito alla pronuncia, possono «avere efficacia diretta sul procedimento esecutivo legittimamente azionato in base al titolo altrettanto legittimamente dichiarato esecutivo in Italia in forza di un provvedimento giurisdizionale non (ancora) attinto da censura». Questo perché il difetto di giurisdizione non può essere dichiarato dal giudice dell'esecuzione, ma dal giudice della controversia. Nella fase esecutiva, infatti, il giudice può accertare la legittimità dell'esecuzione, ma non la giurisdizione. La Cassazione, inoltre, considerato il ricorso inammissibile, non ha analizzato eventuali violazioni dei parametri sovranazionali invocati dalle Ferrovie tedesche.

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 3 settembre 2019 n.21995

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