Stretta sulle pubblicazione delle intercettazioni
L’intervento del ministero della Giustizia sulle operazioni di ascolto, “pallino” del ministro Carlo Nordio, non prevede (per ora?) limiti al loro utilizzo nè tetti di budget per procura, come invece si era ipotizzato
Stretta sulle intercettazioni o almeno sulla loro pubblicazione. L’intervento del ministero della Giustizia sulle operazioni di ascolto, “pallino” del ministro Carlo Nordio, non prevede (per ora?) limiti al loro utilizzo nè tetti di budget per procura, come invece si era ipotizzato. Il tutto potrebbe però subentrare in una seconda fase, nel cronoprogramma della riforma. Intanto l’impatto delle misure oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri sarebbe immediato sul fronte della conoscibilità per l’opinione pubblica.
Si rafforza infatti il divieto di pubblicazione , stabilendo che questo potrà cadere solo quando il contenuto intercettato è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. Oggi la norma vieta la pubblicazione del contenuto di intercettazioni fino al deposito, ma permette poi la divulgazione delle conversazioni rilevanti.
Con il disegno di legge, anche dopo il deposito degli atti, la pubblicazione del contenuto (totale o parziale) sarà possibile solo se le conversazioni sono citate dal giudice in una motivazione o dopo un effettivo utilizzo nel dibattimento come per esempio nella contestazione a un teste. A venire esclusa è poi la richiesta di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori.
Il disegno di legge si pone l’obiettivo di rafforzare la tutela della riservatezza delle terze persone, estranee al procedimento, che possono essere citate in una conversazione intercettata. Non dovranno essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. Nella richiesta di misura cautelare del pm e nell’ordinanza del giudice, atti il cui contenuto di frequente è oggetto di pubblicazione, non dovranno essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che sia considerato indispensabile per l’esposizione degli elementi rilevanti per le indagini.
Si innalza il livello di attenzione del pubblico ministero sui brogliacci, le trascrizioni delle conversazioni. Oggi il pm deve vigilare che nei brogliacci non siano riportati contenuti su dati personali sensibili, salvo il caso in cui siano rilevanti per le indagini; con la riforma si aggiunge che il pm deve evitare anche che siano riportati dati «relativi a soggetti diversi dalle parti», oltre ai casi in cui siano considerati rilevanti per le indagini.
Esteso poi l’obbligo di stralcio. A oggi, il giudice deve stralciare le intercettazioni relative a categorie particolari di dati personali. Con la modifica in cantiere andranno stralciate anche le conversazioni che riguardano soggetti diversi dalle parti, fatta salva la rilevanza nel procedimento.
Già oggi, nella richiesta di misura cautelare e nell’ordinanza cautelare devono essere indicati i soli brani delle intercettazioni rilevanti. Ora si aggiunge che non dovranno essere indicati i dati personali di terzi, estranei al processo, salvo che sia indispensabile per una compiuta esposizione dei fatti.
Per il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti «i limiti che si vogliono introdurre alla conoscibilità delle intercettazioni effettuate durante le indagini preliminari rischiano di costituire un ostacolo al diritto dei cittadini di essere informati su eventi di rilevante interesse pubblico». Attualmente, sottolinea l'Ordine, «gli atti a conoscenza degli indagati (quindi dopo l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare o dopo la chiusura delle indagini) non sono più segreti: il rischio è di far calare il silenzio su quasi tutto»
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