Professione e Mercato

Studio associato legittimato ad agire per i compensi professionali

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 10732 depositata oggi, accogliendo, con rivnio, il ricorso del legale rappresentante dell'Associazione professionale

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di Francesco Machina Grifeo

Lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, può, ricorrendo determinate condizioni, agire in giudizio per riscuotere i crediti professionali degli associati. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 10732 depositata oggi, affermando che è legittimo lo schema per cui l'associato attribuisca all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, e che essi vengano poi delegati al singolo aderente e da esso, a seguito di procura ad litem, personalmente curati in giudizio, avendo l'avvocato contestualmente attribuito all'associazione anche la legittimazione a riscuotere i crediti pur a fronte di un incarico conferito al singolo associato.

Del resto, il conferimento dell'incarico per la difesa giudiziale ad un singolo associato e non all'associazione "costituisce un obbligo di legge in quanto l'Associazione, quale ente giuridico, non può ricevere un mandato di difesa giudiziale che può essere conferito soltanto al singolo professionista abilitato".

Il Tribunale di Torino, invece, aveva respinto le domande proposte dallo Studio Legale Associato nei confronti di un Condominio volte ad ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 6.876,00, oltre le spese generali, a titolo di compensi professionali. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'Associazione Professionale non era legittimata a chiedere il pagamento dei compensi professionali per un incarico conferito specificamente ad un legale dello studio, poi andato via.

Per la Suprema corte, tuttavia, il ragionamento del Tribunale non è in linea con i più recenti principi di diritto secondo cui "lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c." (Cass. 2232/22 e Cass. 22955/22).

Il Tribunale non ha rilevato che, dallo statuto, si desume che l'attività è svolta dagli associati «in nome e per conto dell'associazione», dal che deriva che l'associazione conclude i contratti di prestazione d'opera professionale mediante la rappresentanza dei soci, essendo, quindi, l'associazione il soggetto che gestisce sostanzialmente gli incarichi professionali. Inoltre, non ha considerato che l'articolo 25, comma 1, del Dlgs n. 96 del 2001, disciplinando la legittimazione attiva per i crediti derivanti dall'attività professionale svolta dal singolo associato, ha stabilito che i compensi costituiscono crediti della società.

In sede di rinvio, il Tribunale, dovrà dunque deliberare nuovamente in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale procedendo, in particolare, sia all'individuazione del soggetto cui, a prescindere dal conferimento della procura ad litem, che riguarda solo i rapporti esterni, è stato conferito l'incarico professionale (associazione o singolo professionista), sia a verificare, sulla base del contenuto degli accordi intercorsi fra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza, e della conseguente legittimazione a far valere in giudizio il credito al compenso maturato dal singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito.

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