Penale

Stupefacenti, lieve entità anche per il piccolo spaccio continuativo

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di Andrea Alberto Moramarco

Il piccolo spaccio di marijuana in strada in favore di consumatori finali, anche se effettuato in maniera non occasionale e continuativa, integra la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'articolo 73 comma 5 del Dpr n. 309 del 1990 (Testo unico in materia di stupefacenti), qualora i singoli fatti risultino comunque di contenuta offensività e di modesto disvalore, in considerazione del complessivo quantitativo detenuto o del fatto che la droga sia detenuta senza particolari accorgimenti o cautele e in pubblico. A ribadirlo è il Tribunale di Trento nella sentenza n. 97/2019.

La vicenda - La decisione riguarda un ragazzo, con diversi precedenti penali e plurime segnalazioni, il quale veniva sorpreso da alcuni agenti di polizia, in una nota piazza di spaccio locale, in possesso di 58 grammi di marijuana distribuita in 5 confezioni. La detenzione frazionata della sostanza stupefacente in un luogo pubblico notoriamente deputato al traffico di sostanze stupefacenti, da soggetto scoperto privo di lecite fonti di reddito, portava a ritenere che la sostanza non fosse detenuta per uso personale, ma per la cessione a terzi. Di conseguenza, il ragazzo veniva tratto a giudizio per rispondere della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'articolo 73 comma 5 del Dpr 309/1990.

La decisione - A seguito dell'ammissione del fatto in giudizio, il Tribunale emette un verdetto di condanna e si sofferma sulla correttezza dell'imputazione mossa dal Pm all'imputato, nonostante che la recidiva, le modalità di vendita e l'assenza di una fonte di reddito potessero far pensare a una ipotesi di reato ex articolo 73 comma 1 del Dpr 309/1990.

Ebbene, per il giudice nella fattispecie si è in presenza di «piccolo spaccio di strada, in favore di consumatori finali». In tal senso depongono il tipo di sostanza, la non particolare accuratezza nel confezionamento dei singoli involucri, la detenzione della droga in pubblico «senza particolari accorgimenti o cautele».

In particolare, sottolinea il giudice richiamando giurisprudenza di legittimità, la fattispecie del fatto di lieve entità «non è di per sé incompatibile con la reiterazione nel tempo delle condotte di spaccio da parte dell'imputato né con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale ma continuativa», quando «i singoli fatti risultino comunque di contenuta offensività e di modesto disvalore». Né rileva, conclude il Tribunale, il fatto che l'imputato sia stato ripetutamente segnalato all'autorità giudiziaria per ipotesi di detenzione a fini di spaccio, non essendo ciò «ostativo alla suddetta qualificazione giuridica».

Cassazione - Sezione penale -Sentenza 19 febbraio 2019 n. 97

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