Su reati elettorali e sospensione condizionale della pena
Reati elettorali - Condanna a pena detentiva - Sospensione condizionale della pena - Irrilevanza sulla privazione dei diritti di elettorato attivo o passivo.
In tema di delitti elettorali esiste una stretta correlazione tra il bene offeso - che va individuato nella libera espressione del diritto di voto - e il permanere della privazione dell'elettorato attivo e passivo anche in caso di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva. È infatti lo stesso bene tutelato con la condanna a pena detentiva che giustifica il permanere degli effetti della privazione dei diritti elettorali anche nel caso in cui venga sospesa la pena principale.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 21 novembre 2018 n. 52522
Elezioni - Reati elettorali - Sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un candidato - Privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità - Natura giuridica - Effetto extra penale della condanna - Conseguenze.
L'irrilevanza della sospensione condizionale della pena sulla incandidabilità del condannato non costituisce un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato elettorale e non è dunque pena accessoria, ma rappresenta un effetto extra penale della condanna che si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l'elettorato passivo.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 22 luglio 2013 n. 31499
Incompatibilità e ineleggibilità - Perdita dell'eleggibilità - Per sentenza penale - Sospensione condizionale della condanna - Irrilevanza.
In ipotesi di incandidabilità alla carica di Consigliere regionale, conseguente a condanna penale per reato elettorale, non assume rilievo, ai fini del venir meno della causa di ineleggibilità, il fatto che la condanna sia stata soggetta a sospensione condizionale, beneficio esteso anche alle pene accessorie dall'art. 166 del Cp, attesa l'espressa previsione di deroga di tale regola di cui all'articolo 2, comma 2, del Dpr n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 15 del 1992 per il quale la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 1° dicembre 2011 n. 25732
Elezioni - Reati elettorali - Condanna sospesa condizionalmente - Sospensione automatica anche delle pene accessorie - Estensione anche a quelle previste dalla legge elettorale - Diverso regime previsto da quest'ultima - Irrilevanza.
Poiché la regola posta dall'art. 166 c.p., a seguito delle modificazioni introdotte dalla l. n. 19 del 1990, secondo la quale la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie e tali devono considerarsi la sospensione dal diritto elettorale e dai pubblici uffici conseguente a condanne per reati elettorali previsti dal d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), anche di queste ultime è sospesa l'esecuzione, una volta che sia stato concesso il beneficio in ordine alla pena principale, in quanto la circostanza che la legge sulle elezioni locali contiene l'opposto principio, del divieto di sospendere le predette pene accessorie, non incide sul principio generale per cui la legge posteriore prevale, in caso di difformità, su quella antecedente, anche se speciale.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 11 agosto 2010 n. 31708
Elezioni - Elettorato - Passivo - Ineleggibilità - Cause ostative all'elezione alla carica di sindaco - Condanna penale - Art. 58, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 267 del 2000 - Sospensione condizionale della pena - Successiva concessione dell'indulto - Rilevanza ai fini del venir meno della causa di incandidabilità - Esclusione - Fondamento - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Qualora un candidato, eletto alla carica di Sindaco, sia successivamente dichiarato decaduto per aver subito in precedenza una condanna penale ostativa all'elezione - ai sensi dell'art. 58, comma 1, lett. c, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - non assumono rilievo, ai fini del venir meno della causa di incandidabilità, né il fatto che la condanna sia stata soggetta a sospensione condizionale (che l'art. 166 c.p. oggi estende anche alle pene accessorie), né che per la medesima sia stato concesso l'indulto di cui alla l. 31 luglio 2006 n. 241, poiché l'incandidabilità non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l'elettorato passivo; né tale assetto risulta in contrasto con alcun parametro costituzionale, come già stabilito dalla Corte cost. con la sentenza n. 132 del 2001.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 27 maggio 2008 n. 13831