Civile

Successione legittima e successione necessaria: un pò di chiarezza

Nell'ambito della successione occorre fare chiarezza sui concetti giuridici di successori legittimi e legittimari perché molto spesso si tendono a confondere i piani e non vi è nulla di più distante

di Margherita Caccetta*


Nell'ambito della successione occorre fare chiarezza sui concetti giuridici di successori legittimi e legittimari perché molto spesso si tendono a confondere i piani e non vi è nulla di più distante.

L'ambito successorio nonostante sia disciplinato da pochi articoli del codice civile è la materia, forse anche per tale ragione, più complessa.

La successione è disciplinata dall'articolo 456 del codice civile e si apre nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, la cui eredità si devolve per legge o per testamento: ter-tium non datur.

Infatti nel nostro ordinamento, come sancito dall'articolo 458 del codice civile, sono vietati i patti successori istitutivi, rinunciativi e dispositivi proprio perché, in estrema sintesi, il "te-stamento" e le volontà testamentarie nel loro complesso, sono sempre revocabili fino alla morte del testatore e pertanto, il legislatore vieta tutti quei patti e dunque quei contratti po-sti in vita dal testatore con effetto a partire dalla morte del medesimo.

Egli deve essere libero di disporre del proprio patrimonio fino all'ultimo senza vincoli bila-terali "preventivi".

Il testamento infatti è un negozio unilaterale personalissimo e sempre revocabile con la semplice dicitura in un successivo testamento "revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria", testamento che può contenere anche solo questa revoca senza alcuna altra disposizione attributiva ulteriore.

La successione, come detto all'inizio di questo articolo, può essere testamentaria, e dun-que essere regolata da un testamento olografo, pubblico o segreto, ovvero legittima, quando non vi è un testamento e dunque si seguono le norme codicistiche sulla devolu-zione del patrimonio del de cuius ai sensi degli articoli 565 e seguenti del codice civile.

Ed allora dove si colloca la successione necessaria?

Sulla natura giuridica della successione necessaria sono state scritti "fiumi" di dottrina ma la teoria ad oggi preferibile è quella che ritiene che la successione necessaria si accosti tanto alla successione legittima, sovrapponendosi in certi casi ad essa, quanto alla suc-cessione testamentaria, andando se del caso ad integrarla.

La successione necessaria è disciplinata dagli articoli 536 e seguenti del codice civile.

Il nostro legislatore anche nella scelta terminologica di "necessaria" vuole subito far com-prendere che tale successione si apre necessariamente anche contro la volontà del te-statore, nei confronti di soggetti determinati dal legislatore stesso, sulla base di un concet-to romanistico di famiglia, qualora tali soggetti vengano lesi o pretermessi.

Infatti i successori necessari ovvero i c.d. legittimari sono coloro che compongono il nu-cleo più "stretto" della famiglia ovvero il coniuge ed i figli ed in mancanza gli ascendenti.
I legittimari dunque sono coloro a cui spetta una quota di riserva (la c.d. legittima) in ogni caso, pertanto nell'ambito della successione necessaria si "gioca" tutta l'attenzione sui concetti di pretermissione e lesione.

Per lesione si intende che il legittimario ottiene "meno" di quanto la legge a lui riserva; per pretermissione, invece, si fa riferimento ad una disposizione testamentaria non necessa-riamente destitutiva ma anche più semplicemente attributiva di tutto il patrimonio ad altri soggetti.

Facilmente si comprende come una lesione della legittima si possa avere soltanto con la redazione di un testamento in cui il testatore disponga in una misura eccedente la por-zione disponibile a favore di soggetti non legittimari.

In caso di successione legittima tale evenienza non può riscontrarsi perché in caso di presenza di legittimari, successori legittimi e legittimari coincidono.

Nonostante qualche orientamento dottrinale lo ammetta, è "vietata" la diseredazione tout court di un legittimario: o meglio, la stessa non è vietata ma è sicuramente impugnabile il testamento da parte del legittimario pretermesso, con ottime probabilità di vittoria.

Il legittimario a cui non viene riconosciuta dal testatore la quota di legittima infatti ha lo strumento dell'azione di riduzione che gli consente di impugnare la disposizione testa-mentaria lesiva dei suoi diritti. Il legittimario, dunque, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, verrò reintegrata nei diritti di legittima e potrà ottenere la sua quo-ta di eredità diventando così erede.

Ecco che quando si redige un testamento è fondamentale avere ben chiari questi concet-ti per evitare di scrivere delle volontà che potrebbero mai trovare attuazione o non comba-ciare con le volontà del de cuius.


* di Margherita Caccetta, Notaio

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