Rassegne di Giurisprudenza

Successione ope legis dei rapporti contrattuali nel trasferimento d'azienda

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Azienda – Trasferimento – Successione nei contratti – Automaticità – Comunicazione o accettazione della cessione – Necessità ai fini della successione nei contratti – Esclusione – Onere di comunicazione della cessione – Funzione.
La successione nei contratti relativi all'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale avviene, a norma dell'art. 2558 cod. civ., "ope legis" ed è efficace nei confronti del terzo contraente senza che egli debba accettarla o che sia necessario dargliene comunicazione, costituendo tale comunicazione oggetto di un onere a carico dell'alienante e dell'acquirente dell'azienda (e dei soggetti ad essi equiparati) finalizzato solo al decorso del termine di tre mesi entro il quale è consentito al terzo di recedere dal contratto, ciò che presuppone la avvenuta successione.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 29 dicembre 2020 n. 29806

Azienda - Cessione - Successione nei contratti trasferimento di azienda - Cessione automatica dei rapporti contrattuali - Condizioni.
L'art. 2558 c.c., nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 3 gennaio 2020 n. 15

Azienda - Cessione - Successione nei contratti - Contratti non aventi carattere personale - Trasferimento "ipso iure" al cessionario dell'azienda - Distinzione tra contratti d'impresa e contratti d'azienda - Irrilevanza - Conseguente estensione anche al contratto di assicurazione contro i danni - Sussistenza - Disciplina applicabile - Individuazione.
In tema di trasferimento di azienda, la regola stabilita dall'art. 2558 cod. civ. - secondo cui si verifica il trasferimento "ex lege" al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e, quindi, dei cosiddetti contratti di azienda che hanno a oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività - si applica anche ai cosiddetti contratti di impresa che, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti all'organizzazione dell'impresa, come il contratto di assicurazione contro i danni che sia stato stipulato per l'esercizio dell'azienda, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente, l'acquirente subentra nella posizione dell'assicurato e l'assicuratore, dal canto suo, è tenuto a dare esecuzione al contratto anche se non ne ha accettato il trasferimento, sempre che nei termini di legge non eserciti la facoltà di recesso. •Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 7 dicembre 2005 n. 27011

Azienda - Cessione - Successione nei contratti - Automaticità - Comunicazione o accettazione della cessione - Necessità ai fini della successione nei contratti - Esclusione - Onere di comunicazione della cessione - Funzione.
L'art. 2558 cod. civ. - il quale prevede con norma suppletiva che, nel caso di trasferimento dell'azienda, salvo patto contrario, unitamente ai beni che la costituiscono si trasferiscono i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite che non abbiano carattere personale - sancisce, in effetti, che il trasferimento, in quanto mirante a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda medesima, avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione dell'azienda e costituisce un effetto naturale del contratto di trasferimento stesso, nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti che rileva soltanto per escluderlo. Pertanto, gli effetti del contratto trasferito si producono "ipso iure", obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti a esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa. •Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 7 dicembre 2005 n. 27011

Cessione di azienda - Successione ope legis nei contratti non di carattere personale già stipulati - Sussiste. (Cc, articolo 2558)
Il subentrare dell'acquirente, dell'usufruttuario o affittuario dell'azienda nei contratti stipulati dal dante causa per l'esercizio dell'azienda, e che non abbiano carattere personale, integra un'ipotesi di successione ope legis, in deroga agli articoli 1406 e 1407 del Cc che disciplinano la cessione del contratto, in quanto il subentro si attua indipendentemente dal consenso o dall'autorizzazione preventiva del contraente ceduto. La successione si verifica in riferimento ai contratti posti in essere in funzione dell'organizzazione dell'azienda ovvero in dipendenza dell'esercizio dell'azienda. Si tratta di contratti inerenti all'azienda, destinati a seguirne la sorte, mediante il subentro ope legis dell'acquirente, nel caso di trasferimento dell'azienda, onde assicurare la conservazione dell'attitudine produttiva dell'azienda trasferita. I rapporti contrattuali costituiti in funzione dell'organizzazione dell'azienda o posti in essere nell'esercizio di questa costituiscono fondamentali fattori di avviamento. •Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 30 marzo 2001 n. 4728