Comunitario e Internazionale

Successioni internazionali in bilico

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di Angelo Di Sapio e Daniele Muritano

Le successioni internazionali approdano al tribunale di Salerno che, con ordinanza del 12 aprile 2018, afferma la propria giurisdizione e ritiene applicabile la legge straniera.

Il caso: due fratelli sono comproprietari di tre immobili in Italia. Nel 2016 uno di essi, italiano, muore senza testamento a New York, dov’era domiciliato. Lascia moglie e sei fratelli, incluso il comproprietario. Quest’ultimo agisce in giudizio per lo scioglimento della comunione ordinaria e, in qualità di erede, per la divisione della quota caduta in successione, nonché per l’accertamento di un credito verso l’eredità.

La sussistenza della giurisdizione per lo scioglimento della comunione ordinaria è fatta discendere dall’articolo 24, comma 1 del Regolamento Ue n. 1215/2012 (cosiddetto «Bruxelles I bis»), che in materia di diritti reali immobiliari affida la causa al giudice dello Stato in cui l’immobile è situato.

Per la divisione ereditaria, il tribunale applica il Regolamento Ue n. 650/2012 (sulle successioni transfrontaliere), entrato in vigore il 17 agosto 2015. L’articolo 4 del regolamento radica la competenza a decidere sull’intera successione in capo al giudice dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al tempo della morte. L’articolo 10 prevede, però, la competenza sussidiaria del giudice dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari, nel caso in cui il defunto fosse cittadino di quello Stato al tempo della morte.

Resta il nodo della legge applicabile alla successione e alla divisione ereditaria. La legge applicabile è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al tempo della morte. Il tribunale ritiene che, sulla base delle circostanze concrete, il defunto fosse residente abituale nello Stato di New York e conclude per l’applicabilità di tale legge. Rinvia la causa e invita le parti a produrre le fonti normative statunitensi. Si tratta di un’ordinanza che si espone a qualche osservazione.

La legge applicabile è quella dello Stato di New York. Ma il rinvio è anche alle norme di diritto internazionale privato, non solo alle norme materiali. E le norme di diritto internazionale privato newyorchese prevedono che alla successione dei beni immobili si applichi la legge del luogo in cui essi si trovano. È un caso paradigmatico di rinvio indietro. Alla divisione ereditaria di quei tre immobili si applica, allora, la legge successoria italiana.

Di più. È il giudice che ha il potere-dovere di accertare, d’ufficio, le regole fissate dalla legge straniera. La collaborazione delle parti ha funzione ausiliaria, forse complementare, ma non sostitutiva: articolo 14 legge n. 218/1995. Il regolamento 650/12 aspira all’unitarietà della successione, ma sul piano dell’effettività deve fare i conti con gli ordinamenti scissionisti, come quelli anglo-americani. Si conferma, così, l’utilità di pianificare per tempo le successioni internazionali. Un’opzione importante è offerta dall’articolo 22 del regolamento, che consente di scegliere la legge dello Stato di cui si ha la cittadinanza al tempo della scelta o della morte. L’autonomia nella scelta della legge applicabile evita lo spezzatino.

Tribunale di Salerno – Sentenza 12 aprile 2018

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