Sui distacchi il regolamento di condominio non può essere titolo valido a determinare la comproprietà
La presunzione di comunanza del suolo dove insiste l'edificio non si estende all'area separata se non è contemplata negli atti di vendita
Il distacco non entra nella comproprietà dei condomini solo perché contemplato dal regolamento condominiale. Infatti, il carattere condominiale del distacco deve emergere dai singoli atti di acquisto.
Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 7917/2023 - ha dettato il principio di diritto che affermma che la costituzione del condominio su aree esterne (che sia terreno o fabbricato) si costituisc soltanto se espressamente contemplati nel titolo di proprietà.
Nel caso concreto esisteva il regolamento di condominio che indicava un terreno antistante all'edificio come destinato all'uso comune da parte dei singoli condomini. Sulla base di esso l'intero condominio rappresentato dall'amministratore introduceva ricorso monitorio per rientrare in possesso dell'area destinata al parcheggio delle auto e di cui aveva subito lo spossesamento da parte di un terzo che ne aveva bloccato l'accesso *in quanto acquirente. In effetti la medesima società che aveva realizzato i diversi appartamenti che costituivano il condominio aveva poi venduto a un terzo (non comproprietario) l'area oggetto di contesa.
Il nuovo acquirente ha ottenuto ragione solo nel terzo grado di legittimità affermando che non è valido titolo giuridico di proprietà il regolamento condominiale che non è appunto opponibile al legittimo acquirente. E a nulla rileva che la compravendita sia molto successiva all'adozione del regolamento condominiale.