Penale

Sui rapporti tra indebita compensazione e omessa dichiarazione

La pronuncia oggetto di commento (n. 32686/2020) offre interessanti spunti di riflessione in merito alla fattispecie di cui all'art. 10 quater D.Lgs. 74/2000

di Mattia Miglio, Paolo Comuzzi

La vicenda sottesa può essere così descritta: una società non presentava la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta chiuso al 31.12.2012 ma procedeva comunque alla compensazione di un credito IVA che l'Agenzia, in assenza della dichiarazione IVA, diceva essere inesistente procedendo alla comunicazione della notizia di reato.

Nell'impugnare la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Milano - che aveva confermato la sentenza di primo grado - il ricorrente rilevava l'insussistenza di un presupposto del delitto qui contestato.

In merito poi alla omissione della dichiarazione IVA la Cassazione prosegue facendo notare quanto segue: "…Deve, comunque, rilevarsi che l'assenza della dichiarazione IVA (pur nell'effettuazione degli adempimenti trimestrali come ritenuto nello stesso ricorso in cassazione) non incide sulla configurabilità del reato in giudizio: "In tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. - In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto di indebita compensazione non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'Iva -. (Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018 - dep. 01/02/2019, CAPPELLO PASQUALE, Rv. 274854) …".

Sempre su questo punto la Corte di Cassazione conclude in modo chiaro dicendo che "… E' l'indicazione del credito inesistente portato in compensazione nel modello F24 che ha rilevanza, non l'omessa presentazione della dichiarazione IVA: "In tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, richiede, sotto il profilo oggettivo, che il mancato versamento di imposta risulti formalmente "giustificato" da una illegittima compensazione, ex art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, operata tra le somme spettanti all'erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. - Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato in quanto l'imputato non aveva compilato alcun mod. F24 in cui avrebbe dovuto indicare il Corte di Cassazione - La presentazione di mod F24 non risulta minimamente contestata dall'imputato …".

Quindi viene formulato un principio di diritto molto chiaro e che possiamo anche condividere ovvero che "… In tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'Iva; il reato, infatti, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale …".

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