Civile

Sul recesso del socio della Srl pesa la durata del progetto d’impresa

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di Angelo Busani

Parziale retromarcia della Corte di cassazione sul tema del recesso del socio di Srl in connessione con la lunga durata della società: è «irrilevante» la «aspettativa di vita» dei soci, mentre è rilevante «la ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale»: lo afferma la sentenza 8962 del 29 marzo 2019.

Come noto, la questione si pone in quanto l’articolo 2473, comma 2, del codice civile (introdotto con la Riforma del 2003), stabilisce che il socio ha diritto di recesso quando la società è “contratta” a tempo indeterminato.

La norma fa pendant con analoga disposizione in tema di società di persone (esistente nel codice civile fin dal 1942): l’articolo 2285 del codice civile concede il diritto di recesso al socio quando la società sia «contratta a tempo indeterminato» ma anche quando sia contratta «per tutta la vita di uno dei soci».

Nell’ambito della Srl (società che la Riforma del 2003 ha disegnato in un senso nettamente «personalistico») si pone quindi il dubbio se una durata lunghissima sia equiparabile a una durata indeterminata; ancor prima, si tratta di stabilire cosa si intenda per «durata lunghissima».

Sul punto, ovviamente, si sono sprecate le interpretazioni.

Nell’ambito dei principi di comportamento professionali, il notariato triveneto (massima n. Fa1) ha ritenuto equiparabile la «durata particolarmente lunga» alla «durata a tempo indeterminato; mentre il Consiglio notarile di Roma (massima n. 2 del luglio 2016) ha ritenuto che il recesso compete solo in caso di durata indeterminata senza potersi equiparare questo concetto alla durata lunghissima.

Nella giurisprudenza di merito l’equiparazione tra durata lunghissima e durata indeterminata è stata negata da Tribunale di Cagliari (20 aprile 2007), dalla Corte d’appello di Trento (15 febbraio 2008), dal Tribunale di Napoli (10 dicembre 2008), dal Tribunale di Terni (28 giugno 2010).

Viceversa:

il Tribunale di Torino (5 maggio 2017) ha ritenuto che le Srl costituite per un termine particolarmente lungo «sono assimilabili alle Srl a tempo indeterminato» e che si considera, altresì, a tempo indeterminato, «la società che preveda un termine di durata superiore alla normale vita umana»;

il Tribunale di Roma (19 maggio 2009) ha deciso che «deve considerarsi come contratta a tempo indeterminato» la Srl il cui termine di durata «previsto dall’atto costitutivo sia superiore alla normale durata della vita umana».

La questione è già giunta anche in Cassazione: nella decisione 9962/2013 è stato preso in esame il caso del recesso dichiarato dal socio (si trattava di una Sas socia di una Srl) dissenziente rispetto una deliberazione assembleare con la quale si riduceva dal 2100 al 2050 il termine di durata della Srl: il socio recedente sosteneva che, riducendosi il termine di durata della Srl, si sopprimeva la possibilità dei soci di recedere dalla società (essendo appunto equiparabile la durata lunghissima alla durata indeterminata).

La Cassazione allora decise che la durata della società è determinata se è correlata al «progetto di attività» che la società «intende perseguire», essendo invece indeterminata la durata della società che non riferisca il «termine finale di vita della società a un orizzonte razionalmente collegato al progetto imprenditoriale che ne costituisce l’oggetto» (in quest’ultimo caso la legge offre dunque al socio il diritto di fuoriuscire dalla società).

Ebbene, con la sentenza 8962/2019 la Cassazione rettifica il tiro: riprende i concetti della sentenza 9962/2013, ma osserva (con riferimento a un socio persona fisica e a una durata della società fissata al 2050) che è «circostanza … del tutto irrilevante» la «aspettativa di vita» o la «durata media di vita» del socio persona fisica, in quanto è l’oggettivo «progetto imprenditoriale» il concetto cui devono essere correlati la durata della società e il giudizio circa la sua lunghezza.

Corte di cassazione – Sentenza 8962/2019

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