Sussiste la responsabilità per custodia del Comune anche per le strade vicinali
Responsabilità per danni da cose in custodia - Comune - Strade vicinali - Strade adibite a pubblico transito - Uso pubblico - Ordine e sicurezza collettiva - Responsabilità della PA - Sussistenza
In relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del Comune a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà privata, purchè esse siano inserite – come nella specie - tra le strade adibite a pubblico transito. Ai fini della definizione stessa di "strada", è rilevante, ai sensi dell'art. 2, c. I, del CdS, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È, pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del Comune, fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 29 marzo 2023, n. 8879
Circolazione stradale - Sanzioni - In genere nozione di strada - Criterio determinante - Proprietà - Irrilevanza - Destinazione ad uso pubblico - Rilevanza - Fondamento.
La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.
• Corte di Cassazione, civ., sez. II, ordinanza del 05 giugno 2018, n. 14367
Responsabilità civile - Cose in custodia - Incendio - Obbligo di custodia aree private latistanti pubbliche vie - Manutenzione e messa in sicurezza - Obbligo della p.a. - Sussistenza - Violazione - Responsabilità per i danni subiti dall'utente - Condizioni
In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato; ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione.
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI, ordinanza del 07 febbraio 2017, n. 3216
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