Tagliare il pallone non è sempre «violenza»
Non c’è violenza privata per chi taglia i palloni usati per giocare nel cortile condominiale. Il discrimine tra una reazione smodata e un comportamento penalmente rilevante a volte è estremamente labile e la Corte di cassazione (sentenza 1786/2017) è stata chiamata a giudicare un condòmino per il reato di violenza privata (articolo 610 del Codice penale). L’imputato, “alla sbarra” per il delitto di atti persecutori, più volte aveva minacciato, intimorito, aggredito e ingiuriato alcuni ragazzini che giocavano a pallone nel cortile condominiale, nel tentativo di farli smettere, anche tagliando con un coltello i palloni. E veniva condannato in primo grado a quattro mesi di reclusione (ridotti a due in appello). Il condòmino sosteneva che la sua condotta era volta al rispetto del regolamento condominiale che, appunto, vietava di giocare in certe ore e comunque non aveva avuto effetto.
La Cassazione ha affermato che «non ogni forma di violenza o minaccia (...) riconduce alla fattispecie dell’articolo 610 cod. pen., ma solo quella idonea - in base alla circostanze concrete - a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà (...) ». Nel caso di specie, conclude la Corte, non risulta la sussistenza del reato contestato, atteso che la condotta dell’imputato era «giustificata» dalla volontà di far rispettare il regolamento condominiale e che, in ogni caso, non vi era stata alcuna coercizione della volontà dei minori i quali, anche se temporaneamente si allontanavano, nondimeno poi continuavano a riprendere i loro giochi.
Corte di cassazione - Sentenza 1786/2017