Se, invece, il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (con Isee o con l'indice di liquidità), la dilazione potrà essere di 120 rate per somme oltre 120mila euro, indipendentemente dalla data di presentazione; mentre per le somme fino a 120mila euro, da 85 a 120 rate mensili per le richieste nel 2025 e 2026, da 97 a 120 rate mensili per le richieste nel 2027 e 2028, da 109 a 120 rate mensili per le richieste dal 2029

Decreto legislativo 29 luglio 2024 n. 110

L'analisi del decreto legislativo n. 110 del 2024 si conclude con il commento ad alcune altre importanti disposizioni in cui esso si snoda e che sono inserite nel Capo II-Disposizioni complementari.

Le altre disposizioni di completamento (articoli 13, 14, 15, 16 e 17)

E ora il momento di esaminare una serie di articoli di completamento contenuti nel Dlgs n. 110 del 2024.

Sono state introdotte nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea e obiettiva

Disposizioni in materia di dilazione (articolo 13)

L'articolo 13 modifica le disposizioni in materia di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo (articolo 19 del Dpr n. 602/73...

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