Tempestività dell'azione di disconoscimento di paternità
Famiglia - Azione di disconoscimento di paternità - Termine di decadenza annuale ex articolo 244 c.c. - Decorrenza - Dalla scoperta dell'adulterio - Prova a carico dell'attore-padre - Tempestività della domanda.
Il dies a quo per la decorrenza del termine annuale per esercitare l'azione di disconoscimento di paternità ex articolo 244 c.c. va individuato in quello della scoperta dell'adulterio o meglio dall'acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) dell'evento (relazione o incontro) sessuale idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere. La prova dell'adulterio grava sull'attore e vertendosi in materia di diritti indisponibili, in cui non né ammessa né negoziazione né rinuncia, ai fini della tempestività dell'azione, l'indagine sull'epoca della conoscenza dell'adulterio inerisce ad un dato cronologico e oggettivamente neutro che può essere autonomamente provato con ogni mezzo di prova consentito. Il dies a quo può quindi decorrere dall'esito dell'indagine genetica, se non contestato, che ad ogni modo non esonera il giudice dall'accertamento degli atti in causa di un eventuale diverso termine di decorrenza che renda inammissibile l'azione.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 giugno 2019, n. 15727
Famiglia - Filiazione - Filiazione legittima (paternità del marito, presunzione di concepimento) - Disconoscimento di paternità - Termine e sospensione termine di decadenza annuale previsto dall'articolo 244 c.c. - Decorrenza - Presupposto - Scoperta dell'adulterio - Nozione e portata - fattispecie.
La scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'articolo 244 c.c. (come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di appello che ha riconosciuto la tempestività della domanda di disconoscimento della paternità, ritenendo che, pur risultando una pregressa conoscenza dell'adulterio da parte dell'attore, solo all'esito dell'espletamento della prova del DNA, questi ne avesse acquisito la certezza).
• Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3263
Famiglia e filiazione - Filiazione in genere - Disconoscimento di paternità - Adulterio - Onere della prova - Distribuzione - Accertamento - Sindacato in sede di legittimità - Limiti. (Cc, articoli 244 e 2697; Cpc, articolo 360)
Ai fini della azione di disconoscimento della paternità grava sull'attore la prova della conoscenza dell'adulterio all'epoca del concepimento, che vale come dies a quo del termine di decadenza per l'esercizio della azione ex articolo 244 del codice civile - come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale - da intendere come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto - non riconducibile, perciò a mera infatuazione o a mera relazione sentimentale o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo - rappresentato da una vera e propria relazione o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere. La valutazione dei fatti indicativi della conoscenza dell'adulterio è riservata al giudice del merito ed è sindacabile - in sede di legittimità - negli stretti limiti di cui al novellato articolo 360 n. 5 del codice di procedura civile, cioè nel caso di radicale carenza di motivazione o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi.
• Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 15 gennaio 2018, n. 768
Famiglia - Filiazione - Filiazione legittima - Disconoscimento di paternità - in genere - Termine annuale di decadenza - Momento della conoscenza dell'adulterio - Prova gravante sul ricorrente - Principio di non contestazione - Applicabilità - Rilievo d'ufficio della decadenza risultante "ex actis" - Ammissibilità.
In tema di azione di disconoscimento di paternità, grava sull'attore la prova della conoscenza dell'adulterio, che si pone come "dies a quo" del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione ex articolo 244 c.c., in ciò avvalendosi anche del principio di non contestazione, che opera - anche in materia di diritti indisponibili.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 giugno 2016, n. 13436
Famiglia - Filiazione - Filiazione legittima - Disconoscimento di paternità - Termine e sospensione - Disconoscimento di figlio nato prima dei 180 giorni dal matrimonio - Termine di decadenza annuale previsto dall'articolo 244 cod. civ. - Decorrenza - Presupposto - "Scoperta dell'adulterio" - Nozione - Portata.
Anche in relazione all'ipotesi dell'azione di disconoscimento di paternità di figlio "reputato legittimo" nato prima che siano decorsi 180 giorni dalle nozze, la "scoperta" dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'articolo 244 cod. civ. (come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto - non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo - rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 giugno 2014, n. 14556