Penale

Tentato omicidio al minorenne che lancia una bottiglietta vuota su un’auto dal cavalcavia

La Cassazione ha decisamente aderito all’orientamento che ha superato il precedente inquadramento della condotta nel reato di violenza privata

blue police light shining on an old police car in Denmark

di Paola Rossi

La Corte di cassazione ha definito come sempre potenzialmente omicidiaria la condotta di chi lanci oggetti sulle auto in corsa o comunque li lasci cadere sul manto stradale.

Con la sentenza n. 1710/2025 la Corte di legittimità ha confermato la decisione di appello che aveva riqualificato la violenza privata, oggetto di contestazione e condanna in primo grado, in tentato omicidio nel decidere sulla vicenda di un minorenne che aveva costretto a un’improvvisa sterzata un automobilista che percorreva l’autostrada, determinando un rischiosissimo cambio di corsia nell’ambito della circolazione autostradale. Il giovane imputato aveva atteso dalla sommità di un calvacavia il passaggio sottostante dell’auto che vedeva avvicinarsi e su cui aveva lasciato cadere una bottiglia piccola e vuota di birra.

In primo grado la condanna era stata per violenza privata in quanto i giudici avevano negato la sussistenza di un eventuale dolo omicidiario dato che l’oggetto era di piccole dimensioni e non di peso rilevante.

La Cassazione ritiene, invece, in armonia con i giudici di appello che l’oggetto per la sua rigidità fosse pienamente atto a perforare il parabrezza dell’auto su cui era caduto “a candela”, con rischio concreto di colpire le persone presenti nell’abitacolo. E che comunque, anche se non penetra nel veicolo, l’oggetto lanciato aveva sicuramente costituito un rischio concreto per tutti gli utenti della strada, avendo imposto un cambio di corsia attuato senza il tempo di verificare l’eventuale sopravvenire di altri veicoli. Per cui il lancio aveva messo in pericolo tanto la vita dell’automobilista mirato dalla bottiglietta quanto esposto le altre persone che percorrevano la stessa strada al rischio potenziale di gravi incidenti stradali, visto anche lo specifico scenario autostradale su cui si viaggia a velocità sostenuta.

In adesione alla riqualificazione della condotta in tentato omicidio operata dai giudici di appello, la Suprema Corte ha prima chiarito che va dato atto che il lancio di un oggetto su un’auto in transito di solito è commesso a soli fini di disturbo della circolazione stradale e non miratamente ad attentare alla vita degli automobilisti. Ma - precisa la Cassazione - che se il lancio è mirato questo costringe sicuramente il guidatore a una frenata brusca o a un’improvvisa sterzata con conseguente rischio per la vita di tutti gli utenti della strada e non solo dell’autombilista preso di mira.

La Cassazione nell’individuare in una condotta, come quella realizzata dal ricorrente, la sussistenza del dolo omicidiario inteso anche solo come eventuale, ha di fatto aderito al più attuale orientamento che ha progressivamente abbandonato la qualificazione di tali episodi come reato di violenza privata.

Infatti, sono state progressivamente inquadrate sotto la fattispecie del tentato omicidio praticamente tutte le ipotesi di lancio di sassi o di oggetti contundenti sulle auto in corsa fino a ricomprendervi anche il lancio di oggetti “a pioggia”, cioè senza mira precisa su una data automobile e anche in totale assenza di utenti della strada, per il rischio comunque rappresentato dal loro permanere sul manto stradale.

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