Tenuità del fatto per il rifiuto dell’alcool test
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è in generale applicabile al reato di rifiuto di sottoporsi all'alcool test. Ai fini del suo riconoscimento occorre valutare se la condotta dell'imputato, che ha portato prima alla necessità di controllo dell'autovettura guidata e poi ad opporsi all'accertamento, abbia messo o meno in pericolo i beni della vita e della integrità personale, tutelati dall'articolo 186 del Codice della Strada. Ad affermarlo è il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 4893/2019.
Il caso - Protagonista della vicenda è un uomo il quale, mentre era alla guida della sua vettura, veniva inseguito e fermato da una pattuglia dei Carabinieri, i cui agenti si erano insospettiti per via del fatto che l'automobile proveniva da una nota piazza di spaccio del capoluogo partenopeo. A causa del forte stato di agitazione del guidatore, gli agenti provvedevano ad eseguire l'alcool test, senza tuttavia riuscirvi poiché l'uomo per ben tre volte faceva finta di soffiare nel boccaglio e non dava seguito alle istruzioni impartitegli. Di conseguenza, l'uomo veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di rifiuto dell'accertamento, di cui all'articolo 186 commi 3,4 e 5 del Codice della Strada.
La decisione - Il Tribunale riconosce che la condotta dell'imputato integra il reato a lui ascritto, ma ne esclude la punibilità ritenendo sussistente la particolare tenuità del fatto. Ebbene, spiega il giudice, ferma la incontestata ricostruzione dell'accaduto, ricorrono tutti i presupposti di applicazione della causa di esclusione della punibilità ex articolo 131-bis cod. pen. Il Tribunale richiama, innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto in astratto compatibile tale istituto con il reato di rifiuto dell'accertamento, per poi affrontare nello specifico i requisiti della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, previsti dalla norma del codice penale.
Ebbene, il giudice considera doveroso analizzare «lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inscrive», al fine di valutare il «concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato». Bene che secondo il Tribunale non può essere la «regolarità della circolazione», ma deve essere individuato nella «vita e integrità personale», come dimostrato dal fatto che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, il reato è aggravato. Nello specifico, dunque, in relazione al bene tutelato dalla fattispecie, la condotta non può che essere considerata di particolare tenuità, in quanto l'imputato è stato fermato non per velocità eccessiva o manovra imprudente, ma semplicemente perché proveniente da una piazza di spaccio, ed è stato sottoposto ad alcool test senza che presentasse alcun sintomo di alterazione alcolica, ma solo per via dello stato di agitazione in cui si trovava, «condizione che può trovare spiegazione in cause diverse dall'alcool».
Tribunale di Napoli – Sezione V penale – Sentenza 30 aprile 2019 n. 4893