Tenuità del fatto per lo spacciatore
La non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per lo spacciatore di sostanze stupefacenti, solo sulla base di precedenti denunce per reati della stessa specie, in assenza di condanne. La Corte di cassazione, con la sentenza 36616, accoglie la tesi del ricorrente che riteneva di aver diritto all’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale sulla particolare tenuità del fatto, mentre il giudice di merito si era limitato a dichiarare, in astratto, che l’istituto non era incompatibile con la fattispecie concreta. Il ricorrente era stato condannato a due mesi di reclusione e a 600 euro di multa per il reato previsto dall’ articolo 73, comma 5 del Dpr 309/90. Una norma sulla lieve entità, che scatta anche in caso di cessione, modificata dall’articolo 2 del Dl 146/2013 il cosiddetto “svuotacarceri” da configurare non più come un’attenuante a effetto speciale ma come figura di reato autonoma rispetto a quella delineata dal comma primo dell’articolo 73 del Dpr.
La Cassazione, nell’annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’articolo 131-bis, ricorda che il “beneficio” della non punibilità è precluso in caso di comportamento abituale, quando si agisce per motivi futili o abietti, o con crudeltà, quando si approfitta della minorata difesa della vittima o quando le conseguenze dell’azione sono lesioni gravissime o la morte. Niente tenuità dunque se l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o ha commesso più reati della stessa indole, anche quando ciascuno di questi, considerato a sè, è di particolare tenuità, infine la punibilità non può essere esclusa in caso di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime o reiterate. Nessuna di queste ipotesi vale, precisano i giudici, nella vicenda esaminata, in cui la Corte d’Appello si è limitata a verificare l’esistenza di semplici denunce, risalenti nel tempo, sul cui destino nulla è stato aggiunto o chiarito. I giudici di merito non hanno neppure precisato se c’è stato un procedimento penale o un accertamento giudiziale, tanto più che - sottolinea la Cassazione - visto il tempo trascorso le vicende dovevano essere definite.
Allo stato, non c’era dunque nessun ostacolo perché la Corte d’Appello potesse esprimersi sull’applicabilità della norma sulla particolare tenuità del fatto come richiesto dal ricorrente.
Corte di cassazione – Sentenza 36616/2017