Amministrativo

Tesserino giudici onorari, legittima la soppressione della dicitura "valido ai fini del porto d'arma senza licenza"

La quinta sezione di Palazzo Spada ha definitivamente respinto il ricorso presentato da alcuni magistrati onorari che chiedevano al ministero della Giustizia la restituzione della precedente carta di riconoscimento completa di quella indicazione

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di Simona Gatti

Nel tesserino dei giudici onorari legittima la soppressione della dicitura "valido ai fini del porto d'arma senza licenza". Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1062 depositata il 4 febbraio, confermando la precedente decisione del Tar Lazio.

La quinta sezione di PalazzoSpada ha così definitivamente respinto il ricorso presentato da alcuni magistrati onorari che chiedevano al ministero della Giustizia la restituzione della precedente carta di riconoscimento completa di quella indicazione.

I nuovi tesserini infatti sono stati aggiornati in base alla circolare del Ministero del 18 gennaio 2018 secondo la quale tale licenza, è consentita "ai soli magistrati di professione", cioè a coloro che stabilmente e istituzionalmente esercitano funzioni giurisdizionali. Una decisione corretta che "diversamente - si legge nella sentenza - avrebbe consentito il porto d'armi senza licenza a chi svolge in via principale non l'attività di magistrato ma un'altra attività lavorativa e professionale".

Entrando nel merito della stessa circolare, i giudici amministrativi sottolineano che non è stato violato nessun diritto: non c'è una norma sopravvenuta che, limitando l'applicazione di una precedente disposizione estensiva, abbia ristretto situazioni consolidate corrispondenti a incomprimibili diritti umani, ma vi è semmai un beneficio in passato attribuito per incongrua lettura del dato normativo (a opera di precedenti circolari del 1994 e del 1996), al quale, l'obbligo dell'amministrazione di applicare correttamente la legge, impone di rimediare.

Inoltre, anche a voler ipotizzare che un analogo esercizio di funzioni giudiziarie possa esporre i magistrati onorari agli stessi rischi degli "ordinari" non sussiste un'illogica disparità di trattamento perché il diverso statuto professionale degli uni e degli altri legittima trattamenti differenziati e in più il porto d'armi senza licenza non è correlato in via diretta allo svolgimento in concreto della "funzione magistratuale".

Infine per quanto riguarda l'eccezione sollevata sulla natura di impiego pubblico dell'incarico di magistrato onorario, i giudici sottolineano che il servizio onorario – del magistrato, come di ogni altro funzionario – ha caratteri propri che valgono a distinguere la condizione di chi l'esercita dal dipendente pubblico, il quale, con una scelta di vita tendenzialmente permanente fino al collocamento a riposo, impegna continuativamente e in maniera esclusiva le proprie energie lavorative, fisiche e intellettuali, nel rapporto di servizio con l'amministrazione ricevendone la retribuzione adeguata, mentre il funzionario onorario esercita temporaneamente e in maniera parziaria e limitata funzioni pubbliche e per questo riceve un compenso indennitario.

Detto questo, per il Consiglio Stato nulla impedisce a chi svolge funzioni di giudice onorario di fare richiesta di una normale licenza di porto d'armi se pensa di averne necessità.

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