Test medicina, il Tar Lazio annulla i provvedimenti alla base delle prove 2023/24
Salvaguardate le posizioni di chi ha superato le prove e si è iscritto ai corsi. “Il fattore di parametrazione del punteggio limita, in modo per ciascuno diverso, il massimo raggiungibile e mina, pertanto, la par condicio tra i candidati”
Il Tar per il Lazio, con la sentenza n. 863 del 17 gennaio 2024, ha annullato i provvedimenti che hanno disciplinato le prove di ammissione alla Facoltà di Medicina per l’anno accademico 2023/2024, salvaguardando le posizion i di chi ha superato le prove e si è iscritto ai corsi. Per il Tribunale amministrativo il meccanismo presenta “elementi di alea che, da un lato, non sono giustificati da esigenze oggettive della selezione e, dall’altro, non consentono un ordinamento degli aspiranti sulla base della sola performance, essendo la relativa posizione influenzata … dall’attribuzione di un fattore di parametrazione del punteggio che limita, in modo per ciascuno diverso, il punteggio massimo raggiungibile e che mina, pertanto, la par condicio tra i candidati”.
Al centro del contenzioso il meccanismo di “equalizzazione” per effetto del quale, secondo il candidato ricorrente (il cui ricorso è stato accolto), “due candidati potrebbero essere stati giudicati in misura diversa non in quanto l’uno è più preparato dell’altro, ma perché ad uno dei due sarebbe stato somministrato un kit di domande reputato sulla base dell’equalizzazione più difficile o più semplice”.
Il Tar riporta che secondo il Consorzio interuniversitario (CISIA) la tendenziale omogeneità delle prove sarebbe stata assicurata attraverso un duplice criterio: in un primo momento, è stato attribuito ai quesiti un livello di difficoltà determinato in base a una valutazione ex ante; successivamente, esso è stato “corretto” attraverso il metodo statistico, sulla base delle percentuali di successo nelle risposte effettivamente riscontrate nel corso della prima sessione.
“Il descritto meccanismo - argomenta il Collegio - evidenzia, tuttavia, un aspetto che, alla luce delle risultanze agli atti, appare incontestabile: le prove somministrate ai candidati non erano omogenee quanto a difficoltà complessiva individuata attraverso il coefficiente di equalizzazione”. Infatti il coefficiente può risultare diverso tra un candidato e l’altro. Nell’ipotesi prospettata, il candidato A riceve una prova con coefficiente 32, mentre il candidato C una prova con coefficiente 34: il punteggio massimo conseguibile dal candidato A sarà, pertanto, inferiore a quello ritraibile dal candidato C di 2 punti. Ed una differenza prove dell’ordine di 2 punti “può, a seconda della posizione in graduatoria del candidato, corrispondere a una differente collocazione di decine, centinaia ovvero migliaia di posti”.
Del resto le prove non possano essere omogenee per definizione, considerato che il punteggio equalizzato viene calcolato a valle della prima sessione di esami, ed è dunque “evidentemente impossibile che le prove, composte ex ante dalla commissione, possano risultare omogenee sulla base del tasso concreto di successo nelle risposte accertato in fatto ex post”.
Tale disomogeneità dunque “si risolve in un fattore, non controllabile dal candidato, di premialità o penalizzazione suscettibile, di per sé, di influenzare l’accesso o l’esclusione dai corsi”. Il maggiore o minore coefficiente di equalizzazione infatti “non risolve il vizio di fondo che non consente a tutti i candidati di raggiungere il medesimo punteggio massimo, ponendoli, in definitiva, in una situazione di partenza diversa l’uno dall’altro e del tutto affidata al caso”. Un sistema siffatto, conclude, “non è, dunque, idoneo ad assicurare la selezione dei candidati più meritevoli e non può, pertanto, superare il vaglio di legittimità”.
“La somministrazione di prove diverse ai candidati – precisa il Tar - non inficia, ex se, la legittimità della procedura se vengono adottati accorgimenti atti a garantire la parità di trattamento e l’imparzialità dell’amministrazione, in particolare assicurando che le suddette prove siano bilanciate, equivalenti ed omogenee, anche, ovviamente, in termini di chance di conseguire il massimo punteggio”.
Così deciso, il Tar però esclude che possa disporsi la totale caducazione di tutti gli atti esecutivi e, in particolare, delle immatricolazioni avvenute o comunque in corso di perfezionamento. Del resto una eventuale ripetizione delle prove verrebbe sostanzialmente a sovrapporsi con quelle del nuovo anno accademico: “Sennonché - si legge nella decisione -, non è ipotizzabile, per ragioni consustanziali allo stesso sistema del numero programmato, che le Università possano accogliere, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno accademico, un contingente doppio o comunque superiore a quello confacente, nell’ambito di una programmazione ragionata del fabbisogno, alla capacità ricettiva degli Atenei”.
Inoltre, il beneficio che il ricorrente ricaverebbe dalla ripetizione della prova “non sarebbe in alcun modo differenziabile dalla partecipazione alla selezione per il nuovo anno accademico in base a una procedura rispettosa della par condicio dei candidati”. Senza trascurare le “un inaccettabile pregiudizio all’interesse generale alla formazione del personale medico, con effetti che si proietterebbero negli anni a venire in termini di carenza di risorse specializzate e di minore offerta di servizi sanitari”.
Va tuttavia escluso che gli atti di cui è stata accertata l’illegittimità possano essere portati a ulteriori conseguenze: “Non si potrà, pertanto, procedere a ulteriori scorrimenti della graduatoria, salvo quelli la cui finestra di perfezionamento risulti ancora aperta alla data di pubblicazione della presente sentenza”.
In conclusione, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento, ai sensi e per gli effetti evidenziati, del d.m. 1107/2022, del d.d. 1925/2022, dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024 delle Università intimate e della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2023/2024, pubblicata nell’area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023.
“La parte ricorrente non riceve alcuna utilità dalla sentenza, i candidati immatricolati non ricevono alcun effetto negativo e la sentenza si presenta alquanto ’anomala’, anche in ragione della evidente contraddittorietà della motivazione”. È il commento del Consorzio interuniversitario Cisia che prepara le prove di ammissione per il test di Medicina.