Testamento, il testatore può dichiarare di essere un mero intestatario fiduciario di un bene immobile
Con l’effetto che il fiduciante ottiene con ciò la titolarità del bene oggetto del pactum fiduciae
Il testatore può riconoscere in un testamento di essere non il proprietario, ma solo l'intestatario fiduciario di un determinato bene, mobile o immobile; in tal caso, il soggetto indicato come fiduciante non ha l'onere della prova sul punto che il bene gli appartiene, in quanto è chi afferma il contrario che è gravato dal relativo onere della prova.
Lo afferma la Cassazione nell'ordinanza n. 26988 del 26 novembre 2020, che è priva di precedenti di legittimità.
La decisione si pone in evidente scia con la pronuncia delle Sezioni unite 10633/2014, con la quale è stato affermato il principio secondo il quale l'accordo fiduciario (il cosiddetto pactum fiduciae), anche quando ha per oggetto beni immobili, non necessita della forma scritta a fini della sua validità, ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto, con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita dell'accordo fiduciario medesimo.
Questa conclusione trova il suo supporto nella considerazione che il fenomeno fiduciario (vale a dire l'intestazione di un bene a nome altrui, che può essere indotta sia da ragioni lecite che da ragioni illecite) comprende una varietà di situazioni del tutto eterogenee nelle quali il carattere fiduciario della relazione interpersonale – la quale, nella massima parte dei casi, intercorre tra coniugi, familiari o amici – non sospinge alla formalizzazione per iscritto del pactum fiduciae con il quale, ad esempio, si conviene di intestare a Tizio l'acquisto immobiliare pagato da Caio, per motivi di opportunità, di lealtà e di fiducia reciproca.
In sostanza, secondo le Sezioni unite, se si pretendesse la formalizzazione per iscritto, da un lato le relazioni fiduciarie verrebbero meno quasi del tutto, a causa dell'invalidità che affliggerebbe l'accordo fiduciario; e, d'altro lato, non si terrebbe conto che le relazioni fiduciarie sono per loro natura informali e, perciò, insofferenti o addirittura incompatibili con la formalizzazione dell'accordo che ne è la fonte.
Incanalandosi, dunque, lungo questa linea di pensiero, nella decisione 26988/2020 la Cassazione decide, di conseguenza, che:- anche il testamento può contenere una dichiarazione unilaterale del fiduciario-testatore, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e recante la promessa del suo ritrasferimento al fiduciante;- dalla predetta dichiarazione non si origina un obbligo di trasferimento del bene oggetto del pactum fiduciae ma, come qualsiasi altra promessa di pagamento, essa ha l'effetto processuale di invertire l'onere della prova: non è il fiduciante a dover dimostrare di essere il proprietario del bene fiduciato, ma è chi contesta la dichiarazione del testatore a dover provare che essa non è fondata (e cioè che non esiste alcun accordo fiduciario).
È ovvio, infine, che la dimostrazione dell'esistenza di un patto fiduciario e, quindi, del fatto che il de cuius è titolare del bene fiduciato solo apparentemente, determina la non ricomprensione del bene in questione nell'asse ereditario: esso è estraneo alla devoluzione mortis causa e alla tassazione con l'imposta di successione.