Penale

Tifosi, tenuità del fatto se il fumogeno è lanciato verso uno spazio vuoto dello stadio

di Andrea Alberto Moramarco

Il lancio di un fumogeno durante una partita di calcio integra il reato previsto dall'articolo 6-bis della legge n. 401/1989, norma che sanziona diversi comportamenti pericolosi commessi da coloro che partecipano o assistono a manifestazioni sportive. Tuttavia, se la condotta è stata sostanzialmente innocua e non ha messo in pericolo gli altri spettatori sussistono le condizioni per la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 942/2019 del Tribunale di Frosinone.

I fatti - Protagonista della vicenda è un uomo, tifoso dell'Ascoli, che in occasione della trasferta della propria squadra di calcio sul campo del Frosinone, valida per il campionato di calcio di serie B della stagione 2016/2017, durante la partita accendeva un fumogeno e lo lanciava dal settore riservato ai tifosi ospiti verso gli spalti sottostanti, causando «una densa cortina di fumo che avvolgeva alcuni spettatori con conseguente pericolo per gli stessi». Individuato grazie ad un fermo immagine catturato dalle videoriprese delle telecamere dello stadio, il tifoso veniva chiamato a rispondere del reato di «lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive», previsto dall'articolo 6-bis della legge n. 401/1989, legge relativa alla tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, più volte modificata per far fronte alle esigenze di prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi soprattutto a competizioni calcistiche.

La non punibilità per tenuità del fatto - Analizzate le immagini che dimostravano il potenziale pericolo corso dagli spettatori per via del fumogeno lanciato, il Tribunale ritiene integrato il reato de quo anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, essendo richiesto soltanto il dolo generico. Tuttavia, in presenza dei presupposti richiesti dall'articolo 131-bis cod. pen., - pena massima entro i cinque anni, offesa particolarmente tenue e comportamento non abituale del reo – il giudice opta per la concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, anche considerando che si trattava di persona incensurata e non dedita a condotte criminose in occasione di manifestazioni sportive.
Ebbene, il Tribunale ritiene che «già solo dalla lettura del capo di imputazione» emerge con chiarezza che si è trattato di un fatto non particolarmente grave, in quanto il fumogeno è stato lanciato non direttamente verso altri tifosi o spettatori, bensì in una zona vuota dello stadio, «verso uno spazio che separava gli spalti dal campo di gioco», con la conseguenza che il pericolo per gli spettatori posizionati sugli spalti sovrastanti alla zona in cui è atterrato il fumogeno «risulta decisamente attenuaato».

Tribunale di Frosinone – Sezione penale - Sentenza 23 settembre 2019 n. 942

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