Civile

Titolo di credito, obbligazione si estingue quando c'è disponibilità giuridica del denaro

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di Mario Piselli

In caso di pagamento mediante consegna di assegno circolare, l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore si verifica solo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro. Così la sezione II della Cassazione con la sentenza 30 gennaio 2020 n. 2204.

Secondo il giudice di legittimità, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che, con riguardo alla data dello stesso e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito.

Cassazione – Sezione II civile – Sentenza 30 gennaio 2020 n. 2204

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