Tour operator non responsabile se sull'isola si abbatte il ciclone
Lo afferma il tribunale di Roma con la sentenza 13558/2021
Il tour operator non è responsabile per omessa informazione o per la mancata predisposizione di adeguati mezzi di supporto al viaggiatore se nella località esotica scelta per una vacanza all inclusive si abbatte improvvisamente un ciclone, che rende di fatto inagibile la spiaggia e inutilizzabili i servizi annessi alla balneazione e tutte le strutture sportive e ricreative del villaggio turistico. Ad affermarlo è il Tribunale di Roma nella sentenza n. 13558/2021.
Il caso
Lo sfortunato protagonista della vicenda è un uomo che aveva prenotato a fine dicembre 2017 un last minute per una vacanza tutto compreso in Madagscar per la prima settimana dell'anno successivo. Giunto a destinazione, dopo tre giorni di villeggiatura sull'isola si abbatteva il ciclone "Ava", caratterizzato da raffiche di vento sino a 190 km/h, che provocava immediatamente numerose vittime e migliaia di sfollati. A causa di tale fenomeno meteorologico, l'uomo era costretto a trascorrere in albergo la parte rimanente della vacanza, sicché, una volta rientrato in Italia, citava in giudizio il tour operator chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e da vacanza rovinata per un totale di poco più di 25 mila euro. Nella richiesta, l'uomo elencava poi ulteriori disagi subiti, quali la scarsa qualità e quantità del cibo, l'insufficiente estensione del collegamento wifi, la disorganizzazione delle escursioni, la mancata messa a disposizione in aereo della cuffia per l'ascolto dei film e così via.
Dal canto suo, la società di viaggi rimarcava come al momento della vendita del pacchetto turistico le avverse condizioni climatiche nell'isola non erano assolutamente prevedibili, sicché alcun profilo di responsabilità poteva esserle addebitato.
Il ciclone è fenomeno imprevedibile
Il Tribunale boccia nettamente la domanda attorea soffermandosi sulla disciplina normativa del contratto di viaggio tutto incluso e, in particolare, sulle obbligazioni incombenti sul tour operator. Per il giudice, fermo restando l'incontestabilità dell'accaduto, l'organizzatore del viaggio non può essere ritenuto responsabile se l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione oggetto del contratto sono dovuti a caso fortuito o forza maggiore. Ebbene, afferma il Tribunale, l'abbattimento del ciclone sull'isola non poteva di certo essere previsto al momento dell'acquisto del viaggio all inclusive. D'altra parte, si è trattato di un «fenomeno atmosferico manifestatosi successivamente all'inizio del soggiorno vacanziero dell'attore e non può ritenersi che la convenuta fosse tenuta» ad approntare un cambio di destinazione del viaggio.
Non risarcibili i meri disagi
Ancora più dura è la risposta per gli ulteriori disservizi lamentati, dai disagi in volo alla disorganizzazione della struttura. Per il giudice, infatti, si tratta di pregiudizi che «non sono di entità tale da superare la soglia di tollerabilità oltre la quale è configurabile il danno non patrimoniale da vacanza rovinata». Sono cioè doglianze che «attengono a situazioni che, pur essendo di indubbio disagio per il viaggiatore, non superano la soglia» oltre la quale, può configurarsi un danno non patrimoniale risarcibile.