Traduzione atti processuali: il diritto all'assistenza dell'interprete
Atti processuali - Traduzione degli atti - Omessa nomina dell'interprete per conferire con il difensore - Nullità a regime intermedio - Condizioni.
In tema di nomina di interprete per conferire con il difensore, la violazione degli articoli 104, comma quarto bis, e 143 cod. proc. pen. può configurare una nullità ex articolo 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. solo se determina un'effettiva lesione del diritto di assistenza dell'imputato, il quale ha l'onere di precisare il pregiudizio concretamente subito, allegando l'impossibilità di sviluppare argomenti o deduzioni, ovvero altra lacuna difensiva determinata dalla specifica carenza di informazione sul contenuto dell'accusa.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 13 luglio 2015 n. 30127
Atti processuali - Interprete - Articolo 143, comma secondo, cod. proc. pen. - Dispositivo di sentenza letto in udienza - Diritto dell'imputato alloglotta alla traduzione del dispositivo - Traduzione - Obbligo - Esclusione.
In tema di assistenza linguistica, non sussiste il diritto dell'imputato alloglotta alla traduzione del dispositivo della sentenza letto in udienza, trattandosi di atto non ricompreso tra quelli per i quali l'articolo 143, comma secondo, cod. proc. pen., anche nel testo vigente introdotto dall'art. 1, comma primo, lett. b) d. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, prevede tale obbligo.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 8 maggio 2015 n. 19195
Atti processuali - Traduzione degli atti - Diritto all'assistenza dell'interprete - Applicabilità ad atti e attività precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32 del 2014 (Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali) - Possibilità - Esclusione.
Il diritto all'assistenza dell'interprete, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 104, comma quarto-bis e dall'articolo 143, comma primo, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non è configurabile in relazione ad atti e attività compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata modifica normativa.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 23 giugno 2014 n. 27067
Atti processuali - Traduzione degli atti - Assistenza linguistica - D.Lgs. n. 32 del 2014 (Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali) - Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di straniero alloglotta - Assistenza di interprete durante l'udienza di convalida - Necessità di successiva traduzione dell'ordinanza - Esclusione.
Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32 del 2014 la traduzione scritta dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa all'esito di udienza di convalida alla quale lo straniero alloglotta in stato di fermo o arresto abbia partecipato con la regolare assistenza di un interprete, non è necessaria in quanto l'indagato è stato reso edotto degli elementi di accusa a suo carico ed è posto in grado di proporre ricorso al tribunale del riesame.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 20 novembre 2014 n. 48299