Trasferimento di residenza del coniuge separato e affidamento di figli minori
Separazione e divorzio - Trasferimento coniuge separato - Affidamento figlio minore - Idoneità - Sussiste - Verifica interesse del minore - Necessità.
Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento, o in prevalente collocazione presso di sé, i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 18 luglio 2019 n. 119455
Famiglia, maternità e infanzia - Assistenza alla famiglia - Affidamento congiunto - Collocamento presso la madre - Magistrato - Concorso - Sede lontana - Interesse del minore.
In un affidamento congiunto i figli restano collocati presso la madre anche se questa, vinto il concorso in magistratura, sceglie una sede lontanissima. Per la Cassazione la decisione di trasferirsi non può essere condizionata e resta al giudice valutare l'interesse del minore. Nel caso esaminato il giudice respinge la tesi del padre sui danni dall'eccessivo pendolarismo e sulle ripercussioni negative nel rapporto con il genitore lontano.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 14 maggio 2016 n. 18087
Separazione e divorzio - Separazione - Provvedimenti relativi ai figli - Affidamento condiviso - Collocamento presso un genitore - Maternal preference - Trasferimento di residenza del genitore collocatario - Diritto di rango costituzionale - Rilevanza ai fini del collocamento - Esclusione - Verifica della corrispondenza all'interesse del minore - Necessità.
Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario poiché stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Sulla scorta di tali principi il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 14 maggio 2016 n. 18087
Separazione e divorzio - Separazione - Affidamento dei figli minori - Trasferimento di residenza del genitore collocatario - Conseguenze. (Convenzione di Strasburgo, articoli 3 e 6)
Di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dai coniugi separati, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge, l'idoneità a essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 12 maggio 2015 n. 9633