Trasformazione impossibile da Sas a ditta individuale
Se il socio unico non ricostituisce la pluralità della compagine sociale e prosegue l’attività d’impresa in forma individuale si configura una successione tra distinti soggetti. L’ordinamento giuridico, infatti, non consente la trasformazione di una società in ditta individuale. È quanto emerge dalla sentenza 277/3/2017 della Ctp Vicenza (presidente e relatore Giarrusso).
Con atto notarile del 2014 un contribuente aveva comprato le quote di partecipazione di una Sas, divenendone socio unico. Nello stesso atto l’acquirente aveva affermato di non voler attendere il termine di sei mesi (previsto dall’articolo 2272, comma 1, numero 4 del Codice civile) per ricostituire la pluralità di soci. Così aveva proceduto allo scioglimento senza passare dalla fase della liquidazione, proseguendo l’attività dell’impresa come ditta individuale. Con atto pubblico del 2015 si precisava che, per mero errore, nel contratto del 2014 non era stato considerato che la Sas era proprietaria di due unità immobiliari.
Le Entrate, quindi, hanno emesso un avviso di liquidazione, con cui ha chiesto imposte ipotecarie e catastali maggiori di quelle determinate dal notaio nel secondo atto. Contro l’avviso il contribuente ha presentato ricorso, sostenendo che il passaggio dalla società di persone alla ditta individuale avviene in regime di neutralità fiscale. Situazione, questa, prevista dall’articolo 170 del Tuir (Dpr 917/1986), per il quale la trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Secondo il ricorrente, si era avuta una trasformazione equiparabile a quella prevista per le società, con la conseguente continuazione dei rapporti giuridici prevista dall’articolo 2498 del Codice civile. Dal canto suo, l’Agenzia ha dedotto che la vicenda non si può inquadrare fra le trasformazioni, richiamando la sentenza 496/2015 della Cassazione.
La Ctp respinge il ricorso. I giudici osservano che, in base alla decisione citata dall’Agenzia, in caso di recesso di un socio da una Snc composta da due soli soci, se quello superstite non ricostituisce la pluralità della compagine sociale e continua l’attività come impresa individuale, non si realizza la trasformazione societaria prevista dall’articolo 2498 del Codice civile, ma una successione tra soggetti distinti, cioè «tra colui che conferisce l’azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite)». Infatti, l’articolo 2498 non fa alcun riferimento all’impresa individuale e, peraltro, il concetto di trasformazione «si riferisce sempre a un passaggio da ente a ente». Inoltre, se la società si potesse trasformare in ditta individuale, i creditori sarebbero danneggiati dalla mancanza di una fase di liquidazione e «vedrebbero concorrere sui beni sociali anche i creditori personali del socio divenuto imprenditore».
Così la Ctp ha confermato l’avviso impugnato, compensando le spese per la «peculiarità della questione affrontata» .