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Tribunale collegiale per la liquidazione del compenso dell'avvocato

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Arti e professioni intellettuali - Avvocato - Compenso - Liquidazione - Controversie - Rito ex art. 14 DLgs 150/2011 - Ordinanza - Impugnazione - Ricorso straordinario in Cassazione - Esistenza e quantificazione del debito – Ammissibilità
Le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 DLgs 150/2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'an della pretesa. L'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'articolo14 citato non è appellabile e può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza e non solo la quantificazione del credito dell'avvocato.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 maggio 2017 n. 12411

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario - Domanda riguardante anche l'”an” della pretesa - Trattazione secondo le forme di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Necessità - Conseguenze
Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della l. n. 794 del 1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'articolo 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli articoli 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 - devono essere trattate con la procedura prevista dall'articolo 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'”an” della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 29 febbraio 2016 n. 4002

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario - Inappellabilità dell'ordinanza ex articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Limiti - Fondamento.
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, l'articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, dichiarando inappellabile l'ordinanza che definisce la procedura ex articolo 28 della l. n. 794 del 1942, richiama i presupposti operativi di questa procedura speciale, sicché l'ordinanza che statuisca sull'”an” del compenso e non solo sul “quantum” è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 ottobre 2015 n. 19873

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario - Procedimento camerale ex articoli . 28 ss. legge n. 794 del 1942 - Composizione del tribunale - Riserva di collegialità di cui all'articolo 50 bis, secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità.
Le controversie in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'opera prestata nei giudizi davanti al tribunale, ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 50-bis, secondo comma, cod. proc. civ., come peraltro confermato dall'articolo 14, secondo comma, del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 20 luglio 2012 n. 12609

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario - Procedimento di cui agli artt. 28 e ss. della legge n. 794 del 1942 - Provvedimento decisorio investente questioni attinenti alla sussistenza del credito del professionista - Natura di sentenza - Sussistenza - Conseguenze - Impugnabilità per cassazione - Esclusione - Appellabilità - Necessità - Fondamento.
In tema di compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, il provvedimento con cui il giudice adito, a conclusione di un processo iniziato ai sensi degli articoli 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, non si limiti a decidere sulla controversia tra l'avvocato ed il cliente circa la determinazione della misura degli onorari, ma pronunci anche sui presupposti del diritto al compenso, relativi all'esistenza e alla persistenza del rapporto obbligatorio, pur se qualificato come ordinanza, riveste natura sostanziale di sentenza con la conseguenza che esso può essere impugnato con il solo mezzo dell'appello e non invece con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., trattandosi di questioni di merito, la cui cognizione non può essere sottratta al doppio grado di giurisdizione.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 febbraio 2012 n. 1666

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