Truffa sui pedaggi, l’intestatario del veicolo deve difendersi subito
Quando si è intestatari di un veicolo utilizzato per commettere un illecito, bisogna rispondere subito alle contestazioni che si ricevono. Anche quando non provengono da autorità di polizia o pubbliche in genere. È la principale conclusione che si può trarre dalla sentenza 15601/2019, depositata ieri dalla Seconda sezione penale della Cassazione.
La pronuncia conferma il principio consolidato secondo cui chi elude il pagamento dei pedaggi autostradali accodandosi ai mezzi in transito ai caselli sulle piste Telepass (trovando così le sbarre aperte) commette il reato di truffa. Ma aggiunge che la condanna si può evitare solo rispondendo alle contestazioni.
La Corte ritiene corretto che la sentenza di merito abbia considerato le risultanze del Pra (Pubblico registro automobilistico) come presunzione che il veicolo con il quale i pedaggi sono stati elusi appartenga all’intestatario. Perciò quest’ultimo ha «l’onere di dimostrare che non era alla guida dell’auto».
L’onere inizia già dalla fase in cui si riceve la prima contestazione, cosa che avviene con la forma di un semplice recupero del credito tentato dal gestore autostradale. Dunque, quando la vicenda è ancora nell’ambito del diritto civile e non si è ancora arrivati all’imputazione per truffa.
Nella vicenda su cui ha deciso la Cassazione, risulta che le contestazioni inviate dalle società di gestione delle autostrade e ricevute dall’imputato, intestatario del veicolo, siano state «numerose». E che mai sia stata data una risposta per escludere la responsabilità del destinatario.
L’imputato aveva presentato ricorso contro gli esiti dei giudizi (penali) di merito perché in tali processi, contrariamente a quelli civili, il rito non prevede un onere probatorio a carico del soggetto sotto accusa. Ma la Cassazione risponde che esiste comunque «consolidata giurisprudenza» (viene citata la sentenza 32937/2014) secondo cui anche l’imputato «è tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore».
Corte di cassazione – Sentenza 15601/2019